Resa cautelare per assenza di periculum nell’inerzia prolungata dell’attività estrattiva (TAR Puglia n. 38 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo va respinta quando manca il requisito del periculum in mora, ossia quando il provvedimento impugnato non sia idoneo a modificare l’assetto di interessi consolidatosi nel tempo. La circostanza che l’attività oggetto del provvedimento risulti già cessata da numerosi anni per effetto di distinti provvedimenti di revoca o archiviazione esclude il danno grave e irreparabile. La sussistenza di questioni complesse in punto di fumus boni iuris, involgenti profili tecnico-ambientali e di compatibilità con i vincoli del Parco Nazionale, non integra di per sé il requisito cautelare, richiedendo l’approfondimento proprio della fase di merito. In tali evenienze, la trattazione della controversia resta demandata al giudizio di merito nel quale potranno essere esaminate nel dettaglio le questioni di diritto sostanziale dedotte dalle parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza del Comune di Altamura che disponeva l’immediata sospensione dell’attività estrattiva in una cava di calcare situata nel territorio comunale e ricadente nell’area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia. L’impresa, titolare di una concessione per l’estrazione del minerale, riteneva il provvedimento comunale illegittimo e lesivo dei propri interessi, contestandone i presupposti e la relativa istruttoria.
La società ha quindi adito il TAR Puglia, proponendo ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza comunale, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente. Si è costituito in giudizio il Comune di Altamura, resistendo al ricorso e chiedendo il rigetto della domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato in via preliminare l’istanza cautelare, soffermandosi dapprima sul requisito del periculum in mora. Ha rilevato che l’attività estrattiva non risultava più in esercizio da numerosi anni, essendo stata oggetto di distinti provvedimenti regionali di revoca e archiviazione. Tale circostanza, ad avviso del Collegio, comportava che l’ordinanza comunale impugnata fosse priva di effetti lesivi immediati e attuali, non andando ad alterare l’assetto di interessi che nel tempo si era ormai consolidato con la cessazione dell’attività.
Proprio l’assenza di tale requisito è stata posta alla base del rigetto: mancando la prova di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento, la domanda cautelare è stata ritenuta non suscettibile di positivo accoglimento. La società, infatti, non ha dimostrato l’attualità del pregiudizio, essendo l’attività estrattiva già ferma e non risultando l’ordinanza comunale idonea a produrre un’ulteriore e autonoma lesione.
Il Collegio ha inoltre riconosciuto la complessità delle questioni dedotte in punto di fumus boni iuris, le quali involgono profili tecnico-ambientali e di compatibilità dell’attività con i vincoli del Parco Nazionale. Tale complessità, però, non è stata ritenuta motivo sufficiente per concedere la misura cautelare, richiedendo invece un approfondimento proprio della fase di merito. Di conseguenza, il giudizio sulla fondatezza del ricorso è stato demandato alla trattazione del merito della controversia.
In ragione della natura della controversia e della delicatezza delle questioni trattate, il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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