Area non idonea e pareri paesaggistici nel diniego PAUR per agrivoltaico (TAR Puglia n. 110 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della qualificazione di un’area come idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021, la norma attribuisce rilievo all’area, non al solo impianto, e richiama genericamente i beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell’art. 136 del d.lgs. n. 42/2004, senza distinzioni tra categorie di beni. Ne consegue che l’area ricadente nella fascia di rispetto di cinquecento metri da un tratturo sottoposto a tutela non è idonea, a prescindere dalla sua eventuale trasformazione in strada pubblica, in assenza di un atto che attesti la decadenza del vincolo. La sottoposizione del progetto a VIA è presupposto sufficiente per la qualificazione come intervento di rilevante trasformazione ai sensi dell’art. 89 delle NTA del PPTR, con conseguente assoggettamento ad accertamento di compatibilità paesaggistica.

Il Fatto

Una società ha impugnato il diniego di provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) opposto dalla Città Metropolitana di Bari, all’esito della conferenza di servizi, a un progetto di impianto agrofotovoltaico da 6 MWN/7,8624 MWp in località “La Selva” di Gravina in Puglia. Il diniego si fondava sulla ritenuta non idoneità dell’area, per la ricaduta dell’impianto a meno di 500 metri dal Tratturello Gravina-Matera e dal Regio Tratturo Melfi-Castellaneta, beni tutelati ai sensi della parte II del d.lgs. n. 42/2004, e per l’intercettazione da parte del cavidotto di ulteriori contesti paesaggistici. Avverso il diniego e i pareri istruttori, la ricorrente ha dedotto otto motivi, contestando in via subordinata anche la legittimità del PPTR in parte qua.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso. Ha innanzitutto escluso vizi del modulo procedimentale della conferenza di servizi, rilevando che l’Amministrazione ha operato un legittimo bilanciamento degli interessi, aderendo alle posizioni contrarie espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, senza che sia configurabile un “potere di veto” né un acritico rinvio per relationem, onere di motivazione rafforzata sussistendo solo in caso di discostamento dai pareri sfavorevoli.

In punto di qualificazione dell’area, la Corte ha applicato l’art. 20, comma 8, lett. c-quater), del d.lgs. n. 199/2021, che considera non idonee le aree ricomprese nella fascia di rispetto di cinquecento metri dai beni sottoposti a tutela. Ha ritenuto inconferente l’assunto della ricorrente circa la trasformazione del tratturo in strada pubblica, mancando un atto di decadenza del vincolo, e ha chiarito che la norma richiama genericamente i beni tutelati, senza che rilevi la distinzione tra beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici.

Quanto alla natura dei pareri, la Corte ha escluso che l’introduzione dell’art. 47, comma 2, del d.l. n. 13/2023 abbia limitato il potere interdittivo delle autorità preposte alla tutela paesaggistica, essendo l’Amministrazione procedente legittimamente aderita ai plurimi rilievi contrari, qualificati come di “peso rilevante” ma non vincolanti. Ha inoltre ritenuto l’assoggettamento ad accertamento di compatibilità paesaggistica coerente con l’art. 89 delle NTA del PPTR, che qualifica come intervento di rilevante trasformazione il progetto sottoposto a VIA. I rilievi sulla natura agrivoltaica sono stati disattesi per l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali dell’Amministrazione, non emergendo profili di illogicità.

Il Collegio ha infine respinto la censura subordinata di illegittimità del PPTR, richiamando gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004 e la giurisprudenza costituzionale sulla logica delle tutele incrementali regionali. La censura sull’impatto cumulativo è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, non sorreggendo il diniego plurimotivato. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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