La falsa dichiarazione ex art. 495 c.p. è ostativa alla concessione della cittadinanza anche se archiviata per prescrizione (TAR Lazio n. 12613 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione della cittadinanza italiana, i precedenti penali, ancorché archiviati per intervenuta prescrizione, rimangono valutabili dall’Amministrazione come fatti storici e possono essere assunti a fondamento di un provvedimento di diniego motivato sul disvalore degli stessi. La valutazione amministrativa della condotta del richiedente si pone su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale. La falsa dichiarazione resa a un pubblico ufficiale sulla propria identità, ex art. 495 cod. pen., essendo punita con pena edittale pari o superiore a tre anni, rientra tra i reati automaticamente ostativi e costituisce indice sintomatico di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale. Il requisito della residenza legale decennale, ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, va inteso anche in senso qualitativo come “periodo di osservazione” in cui il richiedente deve dare prova di un comportamento senza mende.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2014 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato su due pregiudizi penali: una segnalazione della Questura del 2000 per inosservanza delle norme sul soggiorno e un deferimento del 2009 per falsa attestazione sulla propria identità.
Il ricorrente deduceva, in particolare, che il secondo deferimento era stato superato dall’archiviazione disposta dal Tribunale nel 2015 e che l’espulsione era stata annullata in autotutela. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, resisteva al ricorso. A seguito di ordinanza interlocutoria del 28 gennaio 2026, veniva prodotta la richiesta di archiviazione per prescrizione della condotta illecita ex art. 495 cod. pen., accertata nel 2008.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto infondate le censure, evidenziando come i due deferimenti costituiscano “indicatori” sufficientemente apprezzabili di inaffidabilità del richiedente e di mancata integrazione nella comunità nazionale. Tali elementi sono valutati in modo globale e sintetico, non atomistico, secondo la giurisprudenza della Sezione T.A.R. Lazio n. 3527/2022 e successive conformi, trattandosi di un giudizio prognostico “d’impatto”.
La falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità assume notevole rilevanza nel giudizio sull’inserimento sociale, essendo indicativa di scarsa affidabilità nei rapporti con le Istituzioni. Il reato ex art. 495 cod. pen., punito con pena edittale pari o superiore a tre anni, rientra tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, preclusione che opera a fortiori per la naturalizzazione.
Il comportamento illecito ricade nel c.d. “periodo di osservazione”, ovvero il decennio antecedente la domanda, in cui devono maturarsi i requisiti per la concessione dello status. L’archiviazione per prescrizione del deferimento del 2009 non supera i fattori ostativi noti all’Amministrazione: le risultanze fattuali della vicenda penale possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo anche a prescindere dagli esiti processuali, in ragione della “pluriqualificazione” del fatto giuridico Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022 n. 1057.
L’inserimento sociale e la stabile occupazione costituiscono condizioni ordinarie e prerequisiti per la residenza legale, non meriti speciali. Il requisito della residenza decennale va inteso in senso qualitativo come periodo in cui il naturalizzando deve dimostrare un comportamento senza mende e l’assimilazione dei valori fondanti della Comunità. Il diniego risulta pertanto legittimo, essendo il conferimento della cittadinanza espressione del potere sovrano dello Stato, con possibilità di reiterazione dell’istanza dopo un anno.
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Nota della Redazione
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