Ordinanza sindacale contingibile e urgente per perdite fognarie su condotta privata (TAR Molise n. 107 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ex art. 54, comma 4, TUEL per fronteggiare perdite di una condotta fognaria privata non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 quando il provvedimento motivi in concreto la situazione di pericolo igienico-sanitario e l’esigenza di un intervento tempestivo. Il presupposto dell’urgenza va verificato in relazione alla singola vicenda e non in astratto per categorie di atti. Il Comune non assume la qualità di custode del tratto fognario che ricade su fondo privato e si immette nella rete pubblica solo dopo aver attraversato le proprietà dei privati. Il principio di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. non si estende all’esercizio del potere di ordinanza, che riposa sugli oneri di manutenzione connaturati alla proprietà del bene.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili di un condominio, impugnavano l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Sindaco aveva intimato di eseguire, entro quindici giorni, gli interventi necessari a eliminare perdite e sversamenti da un tratto di fognatura, ritenuto di natura privata, che procurava un potenziale rischio igienico-sanitario per i residenti confinanti.
Respinta l’istanza di revoca, i proprietari proponevano ricorso deducendo l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 6 l. n. 241/1990, l’obbligo di custodia e manutenzione del Comune e la riconducibilità della condotta al patrimonio indisponibile comunale ex art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. Il Comune eccepiva l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalle eccezioni in rito per l’infondatezza nel merito del gravame. Sul primo motivo ha richiamato l’indirizzo del Cons. Stato n. 2773/2025: la comunicazione di avvio può essere omessa ove sussistano concrete esigenze di celerità, verificate rispetto alla singola fattispecie e non in astratto. L’ordinanza aveva evidenziato la presenza di perdite, il potenziale rischio igienico-sanitario da reflui e l’indispensabilità di un intervento in tempi stretti.
Su tali premesse, la mancata comunicazione è risultata concretamente giustificata dalla situazione di pericolo e dalla motivata esigenza di intervenire tempestivamente, anche perché lo stato di pericolo si sarebbe aggravato col tempo.
Quanto al difetto di istruttoria, il Tribunale ha valorizzato la documentazione comunale: un atto notarile del 1994 dimostrava che il tratto danneggiato ricadeva nella proprietà privata in forza di risalente servitù prediale di scarico, con immissione nella fogna comunale solo dopo l’attraversamento del fondo servente. Tali circostanze non erano state specificamente contestate.
Non è stata accolta la tesi secondo cui il Comune sarebbe custode e responsabile della manutenzione della condotta. Il richiamo a Cass. civ. Sez. III n. 13945/2016, che conferma n. 6665/2009, è stato reputato inconferente: non può dirsi che il tratto sia inserito nella rete pubblica, e comunque la pronuncia riguarda la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. verso i terzi, mentre qui si discute del potere di ordinanza, che riposa sugli oneri di manutenzione propri della titolarità del bene.
Infine, il motivo sull’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 è stato respinto: la norma è inapplicabile ratione temporis alla concessione edilizia del 1994 e non risultano convenzioni idonee a trasferire al Comune la proprietà della condotta. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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