Nesso causale da servizio e mansioni ordinarie nel diniego di equo indennizzo (TAR Marche n. 107 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una infermità richiede che il ricorrente provi che le modalità di svolgimento delle mansioni hanno in concreto superato la soglia della ordinarietà, acquisendo i connotati di un fattore di rischio specifico. Non è sufficiente una relazione tecnica di parte che si limiti a menzionare condizioni di lavoro impegnative. Il parere del CVCS, organo tecnico competente, è sindacabile solo per vizi di logicità o carenze istruttorie; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo consultivo quando questi abbia esaminato tutti gli aspetti prospettati dall’interessato. La circostanza che una postura errata acutizzi la sintomatologia dolorosa non dimostra, di per sé, il nesso causale con il processo degenerativo.

Il Fatto

Il ricorrente, sottufficiale in servizio presso un comando dell’Arma, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo, in relazione a una patologia lombosciatalgica. L’amministrazione sottoponeva la domanda al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che esprimeva parere negativo.

Dopo il preavviso di rigetto, il ricorrente depositava una memoria con la quale illustrava le condizioni lavorative, la giovane età di insorgenza dei primi sintomi e la documentazione medica prodotta. L’amministrazione richiedeva un nuovo parere al CVCS, anch’esso negativo. Seguiva quindi il diniego di equo indennizzo impugnato davanti al TAR Marche, unitamente ai pareri presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’unica censura, articolata come violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 19, comma 4, del d.P.R. n. 461/2001, oltre che come eccesso di potere per motivazione contraddittoria e travisamento dei fatti. In punto di fatto il Tribunale rileva che, rispetto alla fase di riesame, nulla di nuovo viene addotto, eccezion fatta per la perizia del consulente di parte.

Proprio su tale documento si appunta la prima argomentazione: la giurisprudenza richiamata dal Collegio — tra cui TAR Marche n. 948 del 2024 e TAR Lazio n. 1534 del 2024 — esige che il ricorrente dimostri il superamento della soglia di ordinarietà delle mansioni, non essendo sufficiente la menzione di condizioni di lavoro gravose. La perizia, peraltro, ammette l’impossibilità di una certezza scientifica sul nesso causale.

Il Tribunale ribadisce poi il ruolo del CVCS quale organo tecnico competente e la necessità di ragioni concrete per discostarsene. Il secondo parere ha analizzato anche il lavoro occasionale di facchinaggio e la giovane età al momento dei primi sintomi, escludendo che la postura errata possa porsi come causa del processo degenerativo. Il Collegio non ravvisa profili di illogicità e ritiene non necessaria una terza valutazione.

Un passaggio significativo riguarda la contraddittorietà interna alle difese del ricorrente circa il periodo di assegnazione alla sala operativa. Tale discordanza rafforza, per il Collegio, la tesi del CVCS, secondo cui il mantenimento della posizione seduta acutizza il dolore ma non ne costituisce la causa.

Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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