Requisiti di accesso al concorso pubblico, la scelta del titolo di studio è discrezionalità non irragionevole (TAR Sardegna n. 981 del 27.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di partecipazione ai concorsi pubblici, potendo stabilire condizioni anche particolarmente selettive purché ragionevolmente correlate alle mansioni da svolgere e alle esigenze organizzative della procedura. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità o travisamento dei fatti. La scelta di richiedere, per l’accesso dall’esterno, la laurea magistrale o specialistica non è irragionevole, anche quando per una procedura interna riservata al personale in servizio sia stato ammesso il titolo triennale: le due procedure perseguono finalità differenti e si rivolgono a categorie non omogenee, con conseguente insussistenza della dedotta disparità di trattamento.
Il Fatto
La ricorrente, laureata triennale, era stata esclusa dal concorso pubblico per il reclutamento di 22 unità di personale nell’Area C – Ufficiali forestali del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, bandito con determinazione del 30 dicembre 2025. La comunicazione di esclusione del 26 gennaio 2026 motivava che la laurea triennale non era tra i titoli previsti per l’ammissione alla procedura.
La partecipante ha impugnato il bando e l’esclusione, deducendo la disparità di trattamento rispetto a una precedente selezione interna del 2021, che ammetteva i candidati in possesso della laurea triennale per la medesima qualifica. Ha invocato la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., il contrasto con l’art. 15, comma 6, della L.R. n. 7/2005, il principio del favor partecipationis e la coerenza dell’azione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando il principio consolidato per cui la scelta dei titoli di studio richiesti per un concorso rientra nel potere discrezionale dell’Amministrazione, sindacabile solo per profili di evidente illogicità o arbitrarietà. La clausola del bando che limita l’accesso a chi possiede il diploma di laurea del vecchio ordinamento o la laurea magistrale è stata ritenuta coerente con le funzioni dell’Area C e con le responsabilità tecnico-operative del profilo.
Sulla disparità di trattamento, la Corte ha chiarito che la procedura del 2021 era una progressione verticale riservata al personale interno con esperienza, sicché la diversa modulazione dei requisiti trova giustificazione nella valorizzazione delle professionalità già acquisite. L’assenza di omogeneità tra le due procedure esclude la violazione del principio di uguaglianza.
Quanto al richiamo all’art. 15, comma 6, della L.R. n. 7/2005, il Collegio ha osservato che la norma demanda al bando la specificazione dei titoli di accesso, senza tipizzazioni rigide. La determinazione del livello universitario richiesto costituisce quindi espressione della discrezionalità amministrativa, esercitata nel rispetto dei principi di ragionevolezza e adeguatezza.
La Corte ha infine precisato che il favor partecipationis opera come criterio interpretativo delle clausole del bando e non come limite alla preventiva individuazione dei requisiti, la cui valutazione di congruità è riservata all’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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