Revoca del porto d’armi alla guardia giurata: onere istruttorio e motivazionale rafforzato (TAR Sardegna n. 107 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del connesso porto d’armi, fondata sul venir meno del requisito della buona condotta di cui all’art. 138, comma 1, n. 5, del R.D. n. 773 del 1931, è legittima solo se sorretta da un’istruttoria adeguata e da una motivazione che dia conto degli elementi concreti posti a base del giudizio di inaffidabilità. Quando il provvedimento inibitorio incide in modo diretto e attuale sulla capacità lavorativa dell’interessato, con perdita della fonte di sostentamento propria e della famiglia, l’onere istruttorio e l’obbligo di motivazione si rafforzano. Un singolo episodio di conflittualità coniugale, slegato dall’uso delle armi e non accompagnato da ulteriori indici di perdurante tensione, non è di per sé sintomatico dell’inaffidabilità nel maneggio delle armi. Il giudizio prognostico negativo deve essere corroborato da più pregnanti indici, ritraibili dal contesto e dal contegno complessivo del soggetto.
Il Fatto
Il ricorrente, guardia particolare giurata da anni in servizio presso istituti di vigilanza, impugna il decreto con cui il Prefetto gli ha vietato di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e ha revocato il titolo di polizia per l’esercizio delle funzioni di guardia giurata, oltre al porto di pistola per difesa personale.
Il provvedimento trova origine in una lite coniugale dell’agosto 2024, all’esito della quale gli agenti intervenuti avevano ritirato in via cautelare l’arma, le munizioni e il libretto di porto. La notizia di reato è stata archiviata su richiesta del Procuratore. La revoca ha determinato la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per centottanta giorni, con preavviso di licenziamento nel caso di mancata rimozione degli atti. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 11 e 39 del R.D. n. 773 del 1931, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice normativa. Il requisito della buona condotta va valutato con i canoni della discrezionalità amministrativa, sotto il profilo della coerenza logica e della ragionevolezza, dando conto in motivazione dell’istruttoria svolta e delle circostanze per cui il soggetto è ritenuto pericoloso o capace di abusi nell’uso delle armi. La valutazione negativa deve collegarsi a fatti che, per gravità e reiterazione, incidano sul grado di moralità e sull’assenza di mende esigibili per un’attività che coinvolge un diritto costituzionalmente rilevante, qual è il diritto al lavoro.
Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui, in fattispecie analoghe, l’istruttoria e la motivazione devono connotarsi per un più elevato livello di pregnanza: l’Autorità deve valutare che la revoca incide sulla capacità lavorativa e sulla possibilità di produrre reddito, con conseguente rafforzamento dell’onere istruttorio. Richiama, tra le altre, T.A.R. Piemonte, sez. III, n. 776 del 2024 e T.A.R. Calabria, Catanzaro, n. 1056 del 2023.
Su questa base il provvedimento è giudicato carente sotto il profilo istruttorio e motivazionale. Non risultano esaminati i peculiari contorni della vicenda. Il giudizio di inaffidabilità valorizza il solo episodio oggetto della iniziale denuncia, senza considerare gli elementi che ne imponevano un ridimensionamento: le dichiarazioni della moglie e della madre, che descrivono il rapporto come privo di significativa litigiosità e l’episodio come isolato; la circostanza che la donna abbia aperto personalmente la porta e si sia recata liberamente presso l’abitazione dei familiari; l’ulteriore audizione nella quale ella chiarisce di aver dormito quella notte nella casa coniugale.
Il Collegio sottolinea che difetta la motivazione rafforzata necessaria a fronte delle ripercussioni attuali e prossime sull’attività lavorativa. L’affermata situazione di grave conflittualità avrebbe dovuto essere corroborata da più pregnanti indici, assenti nel caso concreto. L’episodio isolato, non connesso all’uso delle armi e unito all’incensuratezza, compone un quadro indiziario inidoneo a sorreggere il giudizio prognostico di inaffidabilità e a sacrificare il diritto allo svolgimento dell’attività di guardia giurata. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza di ulteriori motivati provvedimenti; spese compensate.
Nota della Redazione
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