Annullamento ordinanza urgente per carenza motivazionale su disponibilità luoghi (TAR Liguria n. 2 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 267/2000 può essere legittimamente rivolta non solo al proprietario dell’area, ma a chiunque abbia con il bene che minaccia la pubblica incolumità una relazione tale da consentirne la disponibilità materiale, presupposto necessario e sufficiente per l’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza. Tuttavia, il provvedimento extra ordinem deve sempre indicare con precisione gli elementi istruttori sui quali l’Amministrazione fonda la sussistenza della legittimazione passiva in capo al destinatario. La mera qualità di proprietario di un fondo posto sulla sponda di un torrente, o l’assunzione di obblighi di non facere relativi al mantenimento di un attraversamento, non dimostrano di per sé la disponibilità materiale dell’area interessata dalle prescrizioni. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’Adunanza Plenaria n. 4/2015, può modularne gli effetti caducatori, disponendo l’annullamento parziale del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un terreno sulla sponda destra del torrente Letimbro, era destinatario, insieme alla società proprietaria della sponda sinistra, di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000, con cui il Comune gli imponeva la messa in sicurezza di un guado carrabile, ritenuto pericoloso dopo un evento che aveva causato la morte di due persone.
Il provvedimento prescindeva la realizzazione di opere di presidio per impedire l’accesso al manufatto, ritenuto privo di titolo concessorio e insiste su area demaniale. Il ricorrente impugnava l’ordinanza, deducendo l’illegittimità dell’individuazione quali legittimati passivi dei meri proprietari dei terreni di sponda, nonché la carenza dei presupposti dell’urgenza e della residualità del potere extra ordinem.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto le censure relative alla sussistenza dei presupposti oggettivi dell’ordinanza, ritenendo che la situazione di pericolo per la pubblica incolumità, in ragione della oggettiva pericolosità del guado, giustificasse l’intervento comunale. La natura pregressa della situazione non inficia la legittimità dell’atto: rileva la necessità attuale di intervenire, a prescindere dalla prevedibilità dell’evento. Parimenti infondata è la censura sulla mancanza di residualità del potere, atteso che gli strumenti invocati dal ricorrente risultavano non esperibili o non compatibili con l’urgenza di fronteggiare il pericolo.
Il Collegio ha, invece, accolto il ricorso con riferimento al profilo della legittimazione passiva. Pur richiamando la giurisprudenza secondo cui il destinatario dell’ordinanza non deve essere necessariamente il proprietario dell’area, essendo sufficiente la disponibilità materiale della stessa, il TAR ha rilevato che nel provvedimento impugnato manca un’adeguata motivazione sugli elementi istruttori dai quali poter evincere tale disponibilità in capo al ricorrente. Il Comune si è limitato a richiamare la qualità di proprietario del terreno di sponda, senza dimostrare la relazione di fatto con l’area oggetto delle prescrizioni.
Quanto alla convenzione del 1982, richiamata nell’ordinanza, il TAR ha chiarito che l’obbligo di mantenere l’attraversamento con guadi e passerelle costituisce un impegno di non facere, che non implica un dovere di manutenzione e non prova la situazione di fatto della disponibilità dell’area. Tale carenza istruttoria e motivazionale rende illegittima l’ordinanza nella parte in cui individua il ricorrente quale destinatario.
Il TAR ha quindi modulato gli effetti della pronuncia, disponendo un annullamento parziale del provvedimento limitatamente all’individuazione del ricorrente quale legittimato passivo, al fine di non pregiudicare le esigenze di tutela della pubblica incolumità. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Nota della Redazione
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