Potere contingibile e urgente e manutenzione straordinaria del gestore idrico (TAR Campania n. 1345 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, adottate ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000, presuppongono l’indifferibilità dell’intervento, l’impossibilità di fronteggiare il pericolo con gli ordinari mezzi apprestati dall’ordinamento e la provvisorietà e temporaneità della misura, in proporzione agli obiettivi perseguiti. Ne consegue che è illegittima, per difetto del presupposto di provvisorietà, l’ordinanza che imponga al gestore del servizio idrico integrato il ripristino e la messa in sicurezza degli impianti in via sistemica, anziché contingente, laddove tali interventi necessitino degli ordinari strumenti di programmazione finanziaria e progettazione esecutiva. Il potere extra ordinem non può inoltre riversare sul gestore un’attività di manutenzione straordinaria esulante dal perimetro degli obblighi convenzionalmente assunti, salvo che essa rientri tra gli impegni espressamente previsti dalla convenzione di gestione.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore del servizio idrico integrato in forza di convenzione con l’ente locale, impugnava dinanzi al giudice amministrativo l’ordinanza contingibile e urgente con cui il Vicesindaco le aveva ingiunto di eseguire ad horas gli interventi di ripristino e messa in sicurezza degli impianti fognario-depurativi, unitamente ad alcuni atti consequenziali.
La misura trovava origine nelle eccezionali precipitazioni meteoriche che avevano provocato ingenti danni agli impianti di sollevamento e alle condotte fognarie del territorio comunale. La ricorrente deduceva che gli interventi prescritti integravano manutenzione straordinaria, estranea ai propri obblighi convenzionali, e che, per consistenza e onerosità, necessitavano di una congrua programmazione incompatibile con la natura contingibile e urgente dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che oggetto del giudizio è l’esercizio del potere autoritativo di prescrivere in via contingibile e urgente un facere a un soggetto che si assume non legittimato alla stregua del regime concessorio. Parimenti infondata è stata ritenuta l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire, essendo la ricorrente la destinataria dell’ordine impartito.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata sui presupposti delle ordinanze extra ordinem: urgenza, contingibilità e provvisorietà della misura. Su tale base ha ritenuto che l’ordinanza impugnata debordasse dal perimetro della temporaneità, prescrivendo in via generica e omnicomprensiva il ripristino e la messa in sicurezza degli impianti, così mirando non solo a fronteggiare l’emergenza ma anche a risolvere in via sistemica le criticità occorse.
Il Collegio ha quindi esaminato il riparto degli obblighi tra ente locale e gestore. La convenzione di gestione contempla a carico della ricorrente la sola manutenzione ordinaria, cosicché il Comune non poteva, in via di principio, riversare su di essa un’attività di manutenzione straordinaria. Tuttavia, la convenzione stipulata con l’ente locale prevedeva anche specifici interventi di efficientamento dei processi, relativi agli impianti di sollevamento, onde superare situazioni di maggiore criticità mediante interventi urgenti e indifferibili: limitatamente a tale profilo, gli impegni del gestore risultavano estesi anche alla manutenzione straordinaria.
Il Tribunale ha infine verificato che gli interventi prescritti non fossero stati attratti nel più ampio progetto di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale, approvato dal responsabile unico del procedimento. Su queste basi il ricorso è stato accolto nei sensi e nei limiti illustrati, con annullamento parziale dell’ordinanza, nella parte in cui dispone l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria non contemplati dalla convenzione né ricompresi nel progetto approvato. È stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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