Nessun risarcimento al titolare di PAS fiducioso nei controlli omessi (TAR Campania n. 1347 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura abilitativa semplificata (PAS), quale esplicazione del paradigma generale della SCIA, il titolo abilitativo trova la propria fonte costitutiva nella dichiarazione di parte, cui l’ordinamento ricollega direttamente l’effetto ampliativo, e non nell’esercizio di un potere autorizzatorio. Ne consegue che l’affidamento del dichiarante nella legittimità e stabilità del titolo deriva dal mancato esercizio dell’attività inibitoria e non dall’esercizio di quella provvedimentale. La non colpevolezza dell’affidamento deve pertanto presumersi esclusa, fino a prova contraria, in capo al dichiarante che abbia attestato, sotto la propria responsabilità, la conformità dell’attività intrapresa ai requisiti di legge. Il riconoscimento del danno non è conseguenza automatica dell’illegittimità della condotta amministrativa, richiedendo la prova della lesione del bene della vita, del nesso causale e della colpevolezza dell’amministrazione. Non può dolersi del danno chi abbia ottenuto un titolo presentando un progetto oggettivamente non assentibile.

Il Fatto

Una società presentava al SUAP di un Comune una PAS per l’installazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biomasse su un fondo ubicato in area PIP. Deduceva di aver stipulato con altra società un contratto di nolo a caldo, versando un deposito cauzionale e un canone mensile, e di aver preso in locazione la porzione di suolo destinata all’insediamento.

Secondo la ricorrente, il Comune non avrebbe svolto i dovuti controlli né avrebbe adottato le misure inibitorie previste dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 28/2011, assecondando l’esecuzione di un intervento abusivo e ledendo l’affidamento riposto nella formazione del titolo. Chiedeva quindi il risarcimento, quantificato in danno emergente e lucro cessante.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina il ricorso, proposto in riassunzione dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e lo respinge nel merito, potendo così esimersi dallo scrutinio dell’eccezione di ne bis in idem sollevata dall’amministrazione resistente per la pendenza di altro giudizio.

Sul piano generale, il Tribunale ricorda che il risarcimento non discende automaticamente dall’illegittimità della condotta, ma richiede la prova della lesione del bene della vita, del nesso causale e della colpevolezza dell’amministrazione. Nel caso di lesione dell’affidamento, occorre la buona fede soggettiva del privato e una condotta oggettivamente contraria ai doveri di correttezza, soggettivamente imputabile.

Nel merito, la censura di abusività dell’opera confligge con il divieto di venire contra factum proprium e si fonda su prospettazione apodittica. Il Comune non ha mai rimosso gli effetti abilitativi nell’esercizio del potere di autotutela ex art. 19, comma 4, della l. n. 241/1990, né l’inattività ha formato oggetto di riprovazione giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. Il contratto di locazione conteneva un titolo di disponibilità almeno formalmente idoneo; la discordanza catastale era regolarizzabile; l’autorizzazione sismica inconferente si è reputata ininfluente; la valutazione cumulativa ex art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 era dovuta in Campania solo dopo le Linee Guida regionali del 2022.

Quanto all’affidamento, il Tribunale richiama il principio di diritto della Cons. Stato, Sez. Un., n. 19 del 2021 e la giurisprudenza sul difetto di antigiuridicità, ma ritiene che tale approccio non sia esportabile tout court nella PAS. Poiché il titolo rinviene la fonte nella dichiarazione di parte, la non colpevolezza dell’affidamento deve presuntivamente escludersi in capo al dichiarante che abbia attestato la conformità dell’attività ai requisiti di legge. Sarebbe abnorme che il dichiarante riversasse sull’amministrazione gli effetti del proprio operato negligente.

Infine, non sono ravvisabili gli estremi dell’elemento psicologico della responsabilità. Le attestazioni rese, provenienti da soggetto professionalmente qualificato, fondavano una presunzione di attendibilità circa la rispondenza del progetto alle condizioni di legge; la controvertibilità del quadro rendeva non scontato l’intervento inibitorio. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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