Accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001: necessità della doppia conformità per il dehor stabile (TAR Puglia n. 374 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità, richiedendo che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. La produzione di nuovi elaborati tecnici successiva al preavviso di diniego non integra una nuova istanza di sanatoria e non può sopperire al difetto del requisito della doppia conformità, soprattutto quando il manufatto esprime una volumetria non disponibile secondo gli strumenti urbanistici vigenti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’attività di bar, aveva realizzato su una terrazza pertinenziale del locale una serie di strutture ombreggianti, progressivamente trasformate in un manufatto con travi metalliche, copertura orientabile, paraventi laterali e pannelli in vetro retrattili. Dopo la declaratoria di nullità della CILA e il rigetto dei ricorsi avverso l’ordine di demolizione, il ricorrente presentava una nuova istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, sulla quale si formava il silenzio rigetto. A seguito del preavviso di diniego, l’interessato depositava un nuovo elaborato tecnico, producendo motivi aggiunti avverso il rigetto tacito e il successivo provvedimento espresso di diniego.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dall’eccezione di improcedibilità sollevata dal Comune, ha ritenuto il ricorso infondato nel merito, rilevando la carenza del requisito della doppia conformità richiesto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il manufatto realizzato, secondo la valutazione dell’Amministrazione, non costituiva una struttura ombreggiante precaria ma un intervento esprimente volumetria edilizia non disponibile secondo la strumentazione urbanistica.
Il Tribunale ha escluso che la presentazione di nuovi elaborati tecnici successiva al preavviso di diniego potesse assumere rilievo, non essendo assimilabile a una nuova istanza di sanatoria. Tale produzione tecnica, peraltro, mirava a supportare la regolarità urbanistica del manufatto in previsione di ulteriori e future opere, circostanza inconciliabile con la natura dell’accertamento di conformità, che concerne interventi già realizzati.
Il diniego espresso del 22 febbraio 2021 aveva confermato la permanenza delle ragioni ostative per difetto del requisito della doppia conformità. Il Tribunale ha pertanto respinto il ricorso, compensando le spese del giudizio per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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