Non è diploma di perfezionamento il corso SSML uniformato al D.M. 249/2010 (TAR Puglia n. 621 del 23.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diploma rilasciato da una Scuola superiore per mediatori linguistici all’esito di un percorso formativo uniformato al D.M. n. 249/2010 non è valutabile, nelle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli del personale docente, come diploma di perfezionamento post diploma o post lauream ai sensi dell’allegato B al D.M. n. 205/2023, atteso che tale titolo può essere rilasciato esclusivamente all’esito di corsi erogati dalle Università. La mera attestazione della frequenza di un certo numero di ore e della corrispondenza in CFU non vale a qualificare il titolo come diploma di perfezionamento in senso proprio. L’avviso che recepisce un parere ministeriale integrandone la motivazione del successivo atto di approvazione delle graduatorie deve essere impugnato, quanto meno con motivi aggiunti, unitamente a quest’ultimo, pena l’inammissibilità del gravame per omessa impugnazione di un atto presupposto.
Il Fatto
Una candidata partecipava al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, indetto con D.D. n. 2575/2023 per la classe di concorso prescelta nella regione Puglia. Risultata idonea non vincitrice, deduceva la mancata attribuzione di ulteriori punti per un titolo dichiarato come diploma di perfezionamento post diploma corrispondente a 60 CFU, conseguito presso una Scuola superiore per mediatori linguistici. La Commissione aveva escluso il punteggio richiesto, in conformità a un avviso dell’Ufficio scolastico regionale che, recependo un parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, riteneva non valutabili a fini concorsuali i titoli rilasciati da tali istituti al di fuori dei corsi equipollenti alle classi di laurea L-12 e LM-94.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la domanda di partecipazione indicava testualmente, nel campo relativo alla descrizione del diploma, il conseguimento del titolo “Insegnare con la metodologia CLIL”. L’avviso impugnato, tuttavia, recepiva e faceva proprio il contenuto del parere ministeriale n. 10869 del 2023, depositato in giudizio dall’Amministrazione, che escludeva la facoltà delle Scuole superiori per mediatori linguistici di rilasciare certificazioni CLIL e titoli di perfezionamento. Tale parere, integrando la motivazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie, andava a sua volta impugnato con motivi aggiunti; l’omessa impugnazione determinava conseguentemente l’inammissibilità parziale del ricorso.
Nel merito, il Collegio ha escluso che il titolo potesse essere valutato quale diploma di perfezionamento ai sensi del punto B.4.12 della Tabella allegata al D.M. n. 205/2023. Tale disposizione, di formulazione inequivoca, si riferisce ai diplomi rilasciati all’esito di corsi svolti dalle Università, ivi compresi quelli per la certificazione CLIL disciplinati dal D.M. 30 settembre 2011.
Nessuna attinenza con i diplomi di perfezionamento, ha precisato il TAR, hanno i corsi di formazione disciplinati dalla Direttiva ministeriale n. 170/2016, erogabili da soggetti accreditati quali le SSML. L’attestato rilasciato alla ricorrente, pur qualificandosi impropriamente come diploma di perfezionamento annuale, recava l’indicazione “Percorso formativo uniformato al D.M. n. 249/2010”, circostanza che ne escludeva in radice la natura di corso di perfezionamento in senso proprio, privando di ogni rilievo l’attestazione della frequenza e della corrispondenza in CFU. La sentenza richiama i precedenti del TAR Lazio, Sez. III ter, 18 luglio 2025, n. 14852 e le conformi pronunce delle Sezioni III bis e III, che avevano già chiarito l’ambito di operatività delle SSML.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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