Divieto di detenzione di armi e prevalenza della sicurezza pubblica (TAR Lombardia n. 657 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare proposta avverso il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi, il giudice amministrativo è chiamato a un bilanciamento tra l’interesse del privato alla disponibilità delle armi e l’interesse pubblico alla sicurezza e all’incolumità pubblica, che risulta prevalente ove sia corroborato da elementi oggettivi quali la recente ed elevata litigiosità del soggetto. A una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, non è necessario che il provvedimento impugnato si riveli manifestamente illegittimo: è sufficiente che il ricorso non adduca elementi fattuali e ragioni giuridiche idonei a scardinare il giudizio di attuale inaffidabilità del ricorrente. Il paventato pregiudizio della cessione coattiva delle armi in proprietà del soggetto non integra, di per sé, un periculum in mora tale da superare il bilanciamento con l’interesse pubblico alla sicurezza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, dapprima, il verbale con cui la Stazione dei Carabinieri competente aveva disposto il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materiali esplodenti regolarmente detenuti, ai sensi dell’art. 39, comma 2, TULPS. Successivamente, con i secondi motivi aggiunti, estendeva l’impugnazione al decreto con cui il Prefetto aveva adottato il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39, comma 1, TULPS, chiedendone la sospensione cautelare dell’efficacia. A fondamento dell’istanza cautelare deduceva il pregiudizio derivante dalla cessione delle armi in proprietà, quale conseguenza del decreto impugnato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rigettato la domanda di sospensione, ritenendola sfornita dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al primo profilo, il Collegio ha rilevato che, seppure nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il ricorso non pare offrire elementi fattuali e ragioni giuridiche capaci di scardinare il giudizio di attuale inaffidabilità del ricorrente nella detenzione e nell’uso delle armi.
Sotto il profilo del periculum, il Tribunale ha operato un espresso bilanciamento tra il pregiudizio paventato dal ricorrente — consistente nella cessione delle armi di sua proprietà — e l’interesse alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica. Tale interesse pubblico è stato ritenuto prevalente, anche alla luce della pubblica sicurezza quale valore primario dell’ordinamento. Il Collegio ha inoltre evidenziato che la valutazione di inaffidabilità risulta corroborata dalla pacifica, obiettiva e recente elevata litigiosità del ricorrente con altri soggetti, come attestato dagli atti versati in causa.
La decisione conferma l’orientamento secondo cui il provvedimento prefettizio di cui all’art. 39 TULPS è espressione di un potere ampiamente discrezionale, ancorato a una valutazione prognostica di pericolosità del soggetto per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tale contesto, la compressione del diritto di detenere armi non richiede l’accertamento di specifici fatti illeciti, ma può fondarsi su elementi indiziari obiettivi, quali la litigiosità, che ragionevolmente inducano a ritenere non sicuro l’uso delle armi da parte del detentore.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite tra le parti per la presente fase, reputando ricorrenti ragioni di equità ai sensi dell’art. 57 cod. proc. amm.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.