Riesame GSE e comparazione interessi ex articolo 21-nonies (TAR Lazio n. 7389 del 23.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di riesame disciplinato dall’art. 56, comma 8, d.l. n. 76/2020 non costituisce una riedizione del procedimento di verifica né una verifica di legittimità del provvedimento di decadenza, ma impone al GSE una rivalutazione complessiva della posizione dell’operatore alla luce dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Tale rivalutazione è a carattere discrezionale e ad esito aperto, richiedendo una motivata comparazione tra l’interesse pubblico al recupero delle risorse e l’affidamento del privato. La mancata produzione documentale, ove incidano su requisiti essenziali autodichiarati, integra una falsa rappresentazione ostativa alla salvezza delle rendicontazioni già approvate ex art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011. Il termine di diciotto mesi per l’esercizio del potere di decadenza decorre solo dall’entrata in vigore della novella, non essendo questa norma di interpretazione autentica.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore attivo nel meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, impugnava la decadenza disposta dal GSE su numerose RVC e la conseguente richiesta di restituzione di titoli. L’operato del Gestore era contestato per applicazione retroattiva di normative sopravvenute e per la natura “a tappeto” dei controlli, nonché per l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela.
A seguito dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 56 d.l. n. 76/2020, il GSE rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di decadenza, rilevando la sussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti per la mancata dimostrazione dei requisiti autodichiarati. Avverso tale diniego la società proponeva motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima escluso che il provvedimento di decadenza possa qualificarsi come autotutela, trattandosi di atto vincolato di decadenza accertativa della mancata spettanza dei benefici, esito di un potere di verifica “immanente” che non lede l’affidamento del privato. Ha inoltre ritenuto infondate le censure sulla natura dei controlli: l’obbligo di conservazione documentale era già previsto dall’art. 14 delle Linee Guida EEN 9/11, con continuità tra il d.m. 28 dicembre 2012 e il successivo d.m. 11 gennaio 2017.
La carenza documentale, ove riguardi requisiti essenziali, non è una mera irregolarità ma legittima la decadenza, potendo essere equiparata alla falsa rappresentazione ostativa alla conservazione dei titoli ai sensi dell’art. 42, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. n. 28/2011, senza necessità di accertamento penale.
Il nucleo centrale della decisione riguarda il procedimento di riesame. L’art. 56 citato, norma di diritto intertemporale priva di efficacia retroattiva, non introduce alcun automatismo demolitorio: il GSE, su istanza di parte, deve applicare i presupposti dell’art. 21-nonies anche ai provvedimenti già adottati, effettuando una valutazione discrezionale e motivata.
Nel caso di specie, il provvedimento di rigetto dell’8 settembre 2021 è risultato illegittimo perché il GSE si era limitato a confermare le criticità documentali senza operare la prescritta comparazione tra interesse pubblico e posizione del privato, risolvendo il riesame in una mera ripetizione del controllo originario. Per tale vizio il diniego è stato annullato in parte qua, con obbligo per il Gestore di rideterminarsi. Il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti sono stati rigettati; il secondo è stato dichiarato inammissibile per impugnazione di atto endoprocedimentale non lesivo; le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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