Ammonimento per violenza domestica annullato per difetto di istruttoria e contraddittorio (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013, convertito in legge n. 119/2013, per fatti riconducibili a violenza domestica, pur non richiedendo la piena prova della consumazione dei reati richiamati, esige che dall’attività istruttoria emergano elementi probatori attendibili sui comportamenti violenti. Il destinatario deve essere posto nelle condizioni di esporre la propria versione e di indicare testi a discolpa. L’omesso coinvolgimento procedimentale e la mancata acquisizione di riscontri obiettivi, con valutazione delle sole dichiarazioni della persona offesa, integrano difetto di istruttoria e di motivazione. L’effetto stigmatizzante del provvedimento, idoneo a incidere sulla reputazione e sulla vita professionale e genitoriale, impone un approfondimento istruttorio rafforzato.
Il Fatto
Il ricorrente impugna dinanzi al TAR il provvedimento con cui il Questore di Trieste, in data 03.03.2025, lo ha ammonito ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 per presunti atti di violenza domestica nei confronti della ex compagna, nonché il decreto del Prefetto di Trieste dell’11.07.2025 che ha respinto il ricorso gerarchico. Il provvedimento si fonda su segnalazioni della ex compagna relative a condotte ossessive e controllanti, culminate in un episodio del 18.01.2025 e in ulteriori segnalazioni del gennaio 2025.
Il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti, il travisamento dei fatti e la carenza di motivazione e istruttoria, evidenziando che le accuse sarebbero smentite dagli esiti favorevoli dei numerosi procedimenti. Il Ministero dell’Interno e la controinteressata si costituiscono chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Collegio sospende gli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 3 del d.l. n. 93/2013 e dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che, pur non occorrendo la piena prova dei reati, devono emergere elementi probatori attendibili in ordine a comportamenti gravi o non episodici, con acquisizione della versione di chi possa riferire sui fatti.
Il ricorso è accolto per difetto di contraddittorio, di istruttoria e di motivazione. La comunicazione di avvio del procedimento risale al 03.04.2024 e l’ammonimento è del 03.03.2025: esso si fonda però su contestazioni successive, sulle quali il destinatario non è stato messo in condizione di replicare. Si è così realizzata una obliterazione del contraddittorio procedimentale, con provvedimento gravemente lesivo per il contesto lavorativo e il ruolo genitoriale, senza ascolto del destinatario né di altre persone informate dei fatti.
Il Collegio richiama l’orientamento che valorizza il diritto di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento sfavorevole, regola basilare negli Stati democratici, valida anche nei procedimenti amministrativi, con riferimento alla giurisprudenza CEDU e CGUE. Il diritto di indicare testi a discolpa è parte essenziale di tale garanzia; non basta la sola dichiarazione della persona offesa.
Quanto alla motivazione, gli episodi del gennaio 2025 appaiono privi di valenza intimidatoria e non idonei a giustificare un isolamento domestico. La versione della controinteressata non trova conferma documentale. Per l’episodio del 18.01.2025 il Prefetto ha omesso di considerare che la Procura aveva richiesto l’archiviazione per reciprocità delle condotte. Nel procedimento per maltrattamenti il ricorrente è stato assolto perché il fatto non costituisce reato, in un quadro di coppia fortemente conflittuale con aggressioni reciproche.
Assume rilievo il provvedimento civile del 21.05.2025, che non ha ravvisato condotte pregiudizievoli del padre e ha sospeso la responsabilità genitoriale della controinteressata, ostativa al rapporto padre-figlio. Gli atti impugnati rappresentano un ostacolo al percorso di riavvicinamento al minore, incentivato dal Tribunale civile. Il ricorso è quindi fondato e gli atti sono annullati, con spese compensate e ammissione della controinteressata al patrocinio a spese dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.