Ordinanza di demolizione e difformità urbanistica: il TAR Puglia conferma la prevalenza dell’interesse pubblico (TAR Puglia n. 179 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare avverso un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, deve ritenersi prevalente l’interesse pubblico al corretto uso del territorio sotto il profilo urbanistico ed edilizio. Non può, inoltre, riconoscersi alcun affidamento tutelabile in capo al proprietario in ordine al presunto stato legittimo del bene, qualora non sia rinvenuto un titolo edilizio di assenso alla destinazione d’uso contestata, e il riferimento ad un nulla osta risalente risulti pertinente ad una porzione diversa del fabbricato.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile, impugnava l’ordinanza con cui il Comune di Trinitapoli aveva disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie realizzate in assenza o in totale difformità di titoli abitativi, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente contestava altresì la relazione di sopralluogo posta a fondamento del provvedimento.

A sostegno del ricorso, la parte deduceva l’esistenza di un nulla osta risalente al 1962, menzionato nell’atto notarile di compravendita, che avrebbe attestato la legittimità dell’immobile. Il Comune di Trinitapoli si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda. Nella camera di consiglio, il Collegio era chiamato a valutare la sussistenza dei presupposti per la concessione della misura cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale amministrativo, nell’esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto l’ordinanza di demolizione impugnata esente dalle censure dedotte. In primo luogo, il Collegio ha rilevato il mancato reperimento di un titolo edilizio di assenso alla destinazione d’uso abitativa dell’immobile, circostanza che ha costituito il presupposto fondamentale per la legittimità del provvedimento demolitorio.

Il Tribunale ha, inoltre, osservato che il nulla osta del 1962, richiamato nell’atto di compravendita, risulta pertinente unicamente a quanto edificato al primo piano del fabbricato. Tale elemento ha indotto il Collegio a escludere che la ricorrente potesse vantare un affidamento legittimo in ordine allo stato di conformità dell’intera costruzione.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR Puglia ha ritenuto che l’interesse pubblico al corretto uso del territorio dovesse prevalere sull’interesse privato alla conservazione dell’opera, non essendo emersi elementi idonei a configurare un affidamento incolpevole. La domanda cautelare è stata, pertanto, respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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