Contiguità mafiosa e ceduta qualora non comprovata estraneità (TAR Puglia n. 178 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso un’informazione interdittiva antimafia, la protesta di estraneità del socio cedente alle vicende della società colpita dal provvedimento deve essere adeguatamente comprovata. La cessione delle quote sociali non è di per sé sufficiente a escludere il pericolo di condizionamento mafioso delle scelte gestionali dell’impresa quando emergano indizi di una frequentazione abituale con soggetto appartenente a un sodalizio criminoso attivo nel settore del traffico di stupefacenti e delle estorsioni. In tale evenienza, la misura interdittiva resiste alla verifica del fumus boni iuris richiesta dall’art. 55 cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata semplificata impugnava, chiedendone la sospensione, l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, oltre agli atti del relativo procedimento istruttorio. Il provvedimento era stato emesso all’esito di un’articolata attività di indagine condotta dalla Questura e dal Comando Provinciale dei Carabinieri, che aveva evidenziato la contiguità della ricorrente con un soggetto ai vertici di un clan operante nel territorio. La società, nelle more del procedimento, aveva ceduto le proprie quote a un cittadino di nazionalità estera, sostenendo la propria estraneità alle vicende del sodalizio criminoso e l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura.

La Motivazione del TAR

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, investito della domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha operato una valutazione sommaria ma approfondita degli elementi istruttori acquisiti.

In primo luogo, il collegio ha rilevato che la protesta di estraneità della ricorrente alle vicende della società colpita dall’interdittiva non risultava adeguatamente comprovata. La cessione delle quote sociali in favore di un soggetto estraneo all’ordinamento interno, pur rappresentando un dato da considerare, non appariva di per sé idonea a recidere ogni collegamento tra la cedente e l’impresa, specie in assenza di elementi che dimostrassero una discontinuità effettiva nella gestione.

Il giudice ha poi verificato la sussistenza di una contiguità della ricorrente con un soggetto indicato ai vertici di un sodalizio criminoso, attivo nel traffico di sostanze stupefacenti e nelle estorsioni. La gravità dei precedenti di polizia a carico di tale soggetto, alcuni dei quali sintomatici di mafiosità, ha rafforzato il quadro indiziario. A ciò si aggiungeva la circostanza che la notifica del provvedimento interdittivo era avvenuta direttamente nelle mani del terzo, trovato presso l’impresa della ricorrente, circostanza che ha indotto il collegio a ritenere che i rapporti fossero caratterizzati da frequenza abituale, contrariamente alla tesi difensiva.

Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente il pericolo di condizionamento di tipo mafioso delle scelte gestionali dell’impresa, requisito che, unito alla non manifesta infondatezza della pretesa sostanziale, ha condotto al rigetto della domanda cautelare. Le spese della fase sono state compensate, sussistendo giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *