Foglio di via obbligatorio e sindacato sulla pericolosità del destinatario (TAR Calabria n. 303 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio previsto dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione personale che presuppone la pericolosità del destinatario, da accertare con giudizio probabilistico fondato su elementi fattuali specifici e concreti. L’amministrazione compie una valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo quanto ad attendibilità, ragionevolezza e logicità dei fatti, ma non sostituibile nel merito. La motivazione del provvedimento può essere succinta, purché dia contezza delle ragioni giustificative. L’esito sfavorevole non rileva come indice di irragionevolezza quando la misura non arreca nocumento alla vita personale del destinatario.
Il Fatto
Il ricorrente impugna davanti al TAR Calabria l’ordinanza con cui il Questore gli ha imposto il foglio di via obbligatorio da un Comune per la durata di tre anni, notificata nel novembre 2022. Deducendo un unico motivo, il ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti della misura, il difetto di motivazione, di istruttoria e di proporzionalità, nonché la violazione dell’art. 8 CEDU e dell’art. 27 Cost.
Sostiene di trovarsi nel Comune per ragioni affettive, di essere incensurato e giovane, e di voler trasformare una convivenza di fatto in matrimonio. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’occupazione illegittima di un immobile, se episodio isolato, non integra grave turbativa della sicurezza pubblica. Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza non appellata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma in sede di merito le statuizioni cautelari. La motivazione dell’atto impugnato, pur molto succinta, è sufficiente a dare contezza delle ragioni della sua emanazione. Il foglio di via obbligatorio rientra tra le misure di prevenzione personali, volte a prevenire i reati e non a reprimerli: il suo presupposto è la pericolosità del destinatario, che si trovi fuori dal proprio comune di residenza.
Tale pericolosità va verificata attraverso una valutazione di probabilità che il soggetto possa in futuro adottare comportamenti offensivi per l’ordine pubblico. L’amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnico-discrezionale basata su elementi fattuali specifici e concreti, idonei a fondare il giudizio probabilistico.
Il sindacato giurisdizionale investe l’analisi dei fatti e la loro consistenza, oltre alla ragionevolezza e logicità dell’operato amministrativo, per scongiurare travisamenti di fatto o manifeste illogicità. È precluso al giudice amministrativo sostituire la propria valutazione a quella dell’ente preposto al presidio dell’interesse pubblico, qui consistente nella sicurezza e tranquillità pubbliche.
Nel caso concreto è emerso che il ricorrente è stato deferito all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 633 e 635 cod. pen., in concorso, per aver danneggiato e occupato arbitrariamente un appartamento di proprietà dell’ATERP. La fidanzata, con la quale è avvenuta l’occupazione, in passato era già stata protagonista di episodi simili. La zona, nello stesso periodo, è stata interessata dalla recrudescenza del fenomeno dell’occupazione abusiva di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.
È inoltre emerso, incontestato, che alla data dell’atto il ricorrente era lavoratore dipendente in un albergo in provincia di Brescia, a riprova che il foglio di via non ha recato nocumento alla sua vita personale. L’insieme di tali fatti rende il provvedimento non irragionevole né illogico. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della ridotta attività difensiva dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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