Ottemperanza ai decreti ingiuntivi e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1048 del 24.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto decreti ingiuntivi non opposti, muniti di formula esecutiva e ritualmente notificati, l’accertamento dell’inottemperanza dell’amministrazione va compiuto verificando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. All’amministrazione resistente va assegnato un termine, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, per effettuare integralmente i pagamenti. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto del capoluogo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, e pone a carico dell’ente inadempiente il compenso del commissario, da liquidare ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Il Fatto

La società ricorrente ha adito il TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza a cinque decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Milano, con i quali l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria era stata condannata al pagamento di somme di denaro per prestazioni rese. I titoli non sono stati opposti, sono muniti di formula esecutiva e sono stati notificati ritualmente all’ente debitore.

Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dalla normativa richiamata, la società ha verificato il persistente inadempimento dell’amministrazione, che non ha corrisposto alcun importo e non ha formulato contestazioni sull’an né sul quantum del credito residuo. La questione giunge così dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza: i decreti ingiuntivi non opposti, muniti di formula esecutiva e notificati ritualmente, costituiscono titoli idonei a fondare l’azione. Rispetto a essi è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il credito residuo non risulta contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente, rimasta non costituita in giudizio.

Il ricorso è pertanto fondato, sicché il Tribunale dichiara l’inottemperanza dell’ente intimato. A fronte di tale accertamento, all’amministrazione resistente viene assegnato il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi una relazione sugli adempimenti realizzati.

Il compenso del commissario, posto a carico dell’ente inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in mille euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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