Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nel giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 1110 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, sottoscritta anche personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificata alle altre parti e depositata in segreteria, determina l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a., quando le parti resistenti non si oppongano. In tal caso il giudice amministrativo dichiara l’estinzione con sentenza e, in difetto di opposizione delle resistenti e di loro insistenza per la condanna, dispone la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 84, comma 2, ultimo capoverso, c.p.a.. La declaratoria di estinzione preclude ogni esame nel merito delle censure articolate, anche ove la parte avesse in precedenza richiesto e ottenuto pronunce cautelari rigettate. Il sopravvenuto venir meno dell’interesse della parte ricorrente, per fatti intervenuti nelle more del giudizio, costituisce evenienza non sindacabile dal Collegio, che si limita a prendere atto dell’atto abdicativo.

Il Fatto

La ricorrente aveva partecipato alla prima prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2020, conseguendo il voto di 16/30, inferiore al minimo di 18/30 richiesto per l’ammissione alla prova successiva. La prova si era svolta mediante collegamento telematico con la Sottocommissione costituita presso la Corte di Appello di Genova, con dettatura della traccia e discussione orale.

Con ricorso notificato il 6 agosto 2021 e depositato lo stesso giorno, la ricorrente aveva impugnato il provvedimento di non ammissione, unitamente al verbale della riunione plenaria della Sottocommissione, deducendo la violazione di legge in relazione alla disciplina emergenziale sulla durata della prova e la perplessità dell’azione amministrativa per eccesso di potere. Il giudizio era stato incardinato davanti al TAR Puglia, sede di Lecce, articolandosi attraverso domande di tutela cautelare monocratica e incidentale, entrambe respinte.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione nei termini strettamente processuali dell’estinzione del giudizio, senza esaminare le censure di merito articolate. La ricorrente, con atto sottoscritto anche personalmente dal legale rappresentante, ritualmente notificato alle altre parti il 6 maggio 2025 e depositato in pari data presso la Segreteria, aveva dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, avendo nelle more assunto servizio presso una Pubblica Amministrazione.

Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti di legge della rinuncia: la forma dell’atto, la notificazione alle controparti e il deposito. Accerta, inoltre, che le parti resistenti non si sono opposte alla rinuncia. Su queste basi, il Collegio dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, applicando gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 c.p.a.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che le resistenti non hanno insistito per la condanna della ricorrente. Ritiene pertanto di disporre la compensazione integrale delle spese tra tutte le parti, ai sensi dell’art. 84, comma 2, ultimo capoverso, c.p.a., valorizzando sia la mancata opposizione alla rinuncia sia l’assenza di richiesta di condanna. La decisione si chiude con l’ordine che la sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa e con il provvedimento di oscuramento delle generalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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