Carta elettronica docente: esecuzione del giudicato e no all’astreinte (TAR Veneto n. 250 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente precario all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione è azionabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione obbliga il giudice a dichiarare l’obbligo di esatta esecuzione e a nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è però automatica: la crisi della finanza pubblica e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrano le “altre ragioni ostative” che ne giustificano il diniego.

Il Fatto

La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla Carta elettronica per ogni anno scolastico di servizio, con condanna del Ministero al pagamento di complessivi € 2.000,00. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione.

Non avendo il Ministero provveduto né al rilascio della Carta né all’accredito della somma, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti dell’azione. La sentenza ottemperanda è stata notificata ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, che ha soppresso l’obbligo di apposizione della formula esecutiva: la copia attestata conforme costituisce titolo esecutivo. È decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ed è stato prodotto il certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il TAR ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, ordinando di attivare la Carta elettronica e di versarvi l’importo oggetto del capo condannatorio, con esclusione di ulteriori accessori, non equiparabili a voci retributive.

È stata poi nominata, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento: l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura debitrice, nessun compenso è stato liquidato.

La domanda di astreinte è stata invece respinta. Richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014, il Collegio ha ricordato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Rileva inoltre la complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti e strutture centralizzate competenti per tutto il territorio nazionale, e la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese di lite, liquidate in € 800,00, seguono la soccombenza, con clausola di distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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