Il deposito tardivo del ricorso in materia di espropriazione determina l’irricevibilità del gravame (TAR Abruzzo n. 142 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso, previsto per le controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità dall’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. in relazione all’art. 45 cod. proc. amm., ha natura perentoria. La sua decorrenza è fissata dalla notifica del ricorso alla controparte. Il mancato rispetto di tale termine comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso, senza che rilevi la fondatezza delle censure dedotte, né alcuna considerazione in ordine al merito della controversia.

Il Fatto

Un proprietario impugnava dinanzi al TAR il decreto con cui l’Anas S.p.a. aveva disposto l’esproprio di un proprio terreno, censito al foglio 78 del Comune di Montereale, contestando la legittimità del procedimento espropriativo e degli indennizzi determinati. L’atto era stato notificato al ricorrente nell’autunno del 2022.

L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza: il deposito sarebbe avvenuto oltre il termine perentorio ridotto, applicabile alle controversie in materia di espropriazione.

La Motivazione del TAR

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., che qualifica il termine di trenta giorni per il deposito del ricorso come perentorio. Ha poi rammentato che, ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., le controversie in materia di espropriazione per pubblica utilità sono soggette al rito abbreviato.

La conseguenza, ha osservato il giudice, è che il termine ordinario per il deposito del ricorso risulta ridotto della metà ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm., dovendosi pertanto osservare il termine di quindici giorni decorrente dalla notifica del ricorso alla controparte.

Dall’esame degli atti di causa è emerso che il ricorso era stato notificato all’Anas il 3 novembre 2022, mentre il deposito era avvenuto solo il 1° dicembre 2022, quindi ben oltre la scadenza del termine perentorio di quindici giorni. L’accertamento del superamento del termine ha reso il ricorso irricevibile.

La natura esclusivamente processuale della pronuncia ha giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e della definizione del giudizio in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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