Ottemperanza per la Carta del Docente: termine di 120 giorni e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 33 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è fondata quando l’Amministrazione, destinataria di una sentenza passata in giudicato che la condanna a corrispondere un beneficio economico, non vi abbia dato esecuzione nel termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In tal caso, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin da subito un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione stessa, con facoltà di delega anche a livello territoriale. Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso di cui all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, esponeva di aver ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione, tramite la Carta Elettronica del Docente, l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato seguito all’adempimento, limitandosi a corrispondere le spese legali. La ricorrente adiva quindi il TAR Sardegna chiedendo l’ottemperanza alla sentenza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il TAR, verificata la regolarità della notifica della sentenza, il suo passaggio in giudicato e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza. La mancata esecuzione spontanea da parte dell’Amministrazione costituisce un inadempimento all’obbligo di conformarsi al giudicato.
Conseguentemente, il Collegio ha disposto che il Ministero dia piena esecuzione alla sentenza entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente anche territoriale. Il commissario, su richiesta della parte interessata, dovrà completare l’esecuzione entro 90 giorni, potendo avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi.
Da ultimo, il TAR ha condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La riduzione rispetto ai parametri è stata giustificata dalla natura seriale del contenzioso e dall’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, discussa in un’unica udienza per venti cause identiche.
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Nota della Redazione
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