Violazione della lex specialis nelle procedure di confronto comparativo e verbalizzazione tardiva (TAR Lombardia n. 3349 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento diretto, anche quando la stazione appaltante abbia svolto un previo interpello di più operatori economici, la scelta del contraente resta discrezionale, salvo che la stessa amministrazione non abbia optato per una soluzione di carattere comparativo, procedimentalizzando la selezione tramite una richiesta di offerta. In tal caso, l’ente è vincolato al rispetto delle prescrizioni della lex specialis cui si è autovincolato. È illegittima l’aggiudicazione disposta in favore di un concorrente la cui offerta rispetti soltanto la maggioranza dei requisiti minimi obbligatori, in violazione della clausola escludente della lettera di invito, e senza che risulti effettuata una valutazione comparativa tra le offerte. La redazione e la sottoscrizione del verbale di gara successivamente alla formalizzazione dell’atto finale che ne recepisce le conclusioni determina la carenza di un presupposto costitutivo dell’atto conclusivo, rendendolo illegittimo per il travolgimento dell’operato del seggio di gara.
Il Fatto
L’A.S.S.T. dei Sette Laghi di Varese, dopo una manifestazione d’interesse, ha formulato tramite piattaforma Sintel una richiesta di offerta per l’affidamento diretto della fornitura di un portale per la gestione della cartella clinica nefrologica. La lettera di invito prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’obbligo del rispetto delle specifiche tecniche minime pena l’esclusione. Quattro operatori presentavano offerta e, esclusa una società per carenze documentali, l’appalto veniva aggiudicato alla controinteressata.
La società seconda classificata, dopo l’accesso agli atti, contestava l’illegittimità dell’aggiudicazione, deducendo che l’offerta della vincitrice rispettava solo la maggioranza dei requisiti minimi e che il verbale di gara presentava gravi anomalie. Accolta la domanda cautelare con sospensione dell’aggiudicazione, il giudizio proseguiva nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di tardività del deposito di memoria e documenti della stazione appaltante, ritenendo tempestivi i depositi effettuati entro i termini di cui agli artt. 73 e 119 cod. proc. amm. Ha poi respinto l’istanza di verificazione, richiamando la giurisprudenza secondo cui tale mezzo non può sopperire alle carenze probatorie delle parti e il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione tecnica della commissione, salvo il limite dell’abnormità della scelta.
Nel merito, il Tribunale ha accolto le censure relative alla violazione della lex specialis. Richiamando il principio per cui la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto tramite confronto competitivo non lo trasforma in una gara, ma vincola comunque l’amministrazione al rispetto delle regole che essa stessa si è data, il Collegio ha rilevato che l’offerta della controinteressata era stata ritenuta valida pur rispondendo solo alla maggioranza dei requisiti minimi prescritti, in palese violazione della clausola escludente. Inoltre, la motivazione dell’aggiudicazione non dava conto di alcuna effettiva valutazione comparativa, risultando carente anche la verifica di congruità richiesta in sede cautelare.
Quanto al verbale di seduta del 20 ottobre 2025, il Collegio ne ha evidenziato la redazione nei metadati il 30 dicembre 2025 e la sottoscrizione digitale il 13 gennaio 2026, quindi successiva alla determinazione di aggiudicazione del 18 dicembre 2025. Una verbalizzazione tardiva e gravemente lacunosa, ha precisato il Tribunale, determina il travolgimento dell’operato del seggio, poiché l’atto finale risulta privo di un elemento strutturale costitutivo, ricostruibile solo ex post.
Alla luce di tali vizi, la Corte ha disposto l’annullamento degli atti impugnati e la riedizione della procedura dalla fase di valutazione comparativa delle offerte, da svolgersi da parte di un seggio in diversa composizione, con sostituzione anche del R.U.P. La domanda risarcitoria è stata assorbita, essendo i provvedimenti privi di effetti.
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Nota della Redazione
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