Ordine di rimozione rifiuti e disapplicabilità in sede penale per vizi procedurali (Cass. pen. Sez. 3 n. 6076 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione e smaltimento dei rifiuti, la mancata impugnazione del provvedimento amministrativo da parte del destinatario determina l’irrilevanza dei vizi procedimentali dedotti, sanati dalla mancata impugnazione. Ai fini dell’eventuale disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale non è sufficiente la mera deduzione dell’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, essendo necessario prospettare l’incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati, nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze rilevanti per il corretto esercizio del potere. La sanzione di cui all’art. 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 si applica a chiunque non ottemperi all’ordinanza, indipendentemente dall’effettività della qualifica di responsabile dell’abbandono o proprietario del terreno, salva la dimostrazione in sede penale dell’assenza della ritenuta condizione soggettiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino aveva condannato due soggetti per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 255, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, per non aver ottemperato, nel termine di trenta giorni, all’ordinanza del Sindaco di Piossaco, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che ordinava la rimozione e il corretto smaltimento di rifiuti abbandonati su un terreno di loro proprietà. La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma, aveva ridotto la pena a quattro mesi di arresto ciascuno. Gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo l’illegittimità dell’ordinanza sindacale per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo, relativo ai vizi procedurali dell’ordinanza sindacale, ha osservato che i ricorrenti non avevano mai impugnato il provvedimento, con conseguente irrilevanza dei vizi dedotti, trattandosi di atto non emesso in assoluta carenza di potere. La Corte ha ribadito il principio per cui, ai fini della disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale, non è sufficiente dedurre l’omessa comunicazione di avvio del procedimento: occorre dimostrare che tale omissione abbia inciso sulla tutela dei diritti soggettivi, impedendo di far valere in sede amministrativa circostanze rilevanti.

La Corte ha precisato che l’assenza di una pregiudiziale amministrativa e l’autonomia del giudice penale, che deve risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende l’applicazione della legge penale, non impediscono al destinatario dell’ordinanza di provare in sede penale la mancanza dei presupposti che ne legittimano l’adozione, facendo così valere il diritto al contraddittorio negato in sede amministrativa. Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti non avevano fornito tale dimostrazione.

Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto generico il ricorso avverso il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, poiché i ricorrenti si erano limitati a dedurre l’adempimento postumo dell’ordinanza senza confrontarsi con gli argomenti della Corte territoriale, che aveva valorizzato la quantità e natura dei rifiuti, il lungo tempo trascorso e la mancata prova della totale rimozione. La Corte ha richiamato il principio per cui i motivi sono generici quando difettano di correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. Il terzo motivo è stato ritenuto ugualmente inammissibile, poiché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali e sull’indifferenza prolungata all’ordinanza, è insindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria.

La Corte ha infine ritenuto corretta la determinazione della pena, superiore al minimo edittale ma inferiore alla media, non richiedendo una motivazione specifica e dettagliata in tal caso. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, aumentata oltre il massimo edittale in applicazione dell’art. 1, comma 64, legge n. 103/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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