Compensi avvocato: valore determinabile nelle gare pubbliche dopo il d.m. 55/2014 (Cass. civ. Sez. I n. 11248 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, le controversie avanti al giudice amministrativo in materia di contratti pubblici, introdotte dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 55/2014, non sono più di valore indeterminabile. L’art. 5, comma 3, del d.m. n. 55/2014 àncora il valore della causa all’entità economica dell’interesse sostanziale perseguito dal cliente, rapportato, per il contenzioso sugli appalti, all’utile effettivo o ai profitti attesi dall’aggiudicatario o dall’escluso, di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo che non siano ricavabili dagli atti di gara. L’orientamento che qualificava come indeterminabile ogni impugnativa di atto amministrativo, in ragione della non riducibilità a espressione pecuniaria dell’interesse alla legittimità dell’atto, resta confinato al vigore delle previgenti discipline tariffarie.
Il Fatto
Due creditori — un professionista e la società di cui era socio — chiedono l’ammissione al passivo di un fallimento per compensi maturati in prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita. Il giudice delegato e, in sede di opposizione, il Tribunale di Benevento negano in gran parte il credito, ritenendo le convenzioni di incarico prive di data certa e quindi inopponibili alla curatela.
Il Tribunale liquida al solo professionista una somma ridotta per l’attività stragiudiziale e qualifica di valore indeterminabile i giudizi amministrativi patrocinati. I creditori ricorrono per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il quinto motivo, incentrati sull’individuazione dello scaglione di valore dei giudizi amministrativi e sull’omesso esame delle prestazioni della società professionale. Il Tribunale aveva confermato la tesi della curatela, attribuendo valore indeterminabile ai processi davanti alle giurisdizioni amministrative introdotti con ricorso impugnatorio.
La Corte ricostruisce l’orientamento richiamato dal giudice di merito — Cass. n. 1754/2013, n. 21304/2016, n. 20727/2017, n. 15061/2018, n. 27365/2021 e n. 8599/2022 — secondo cui il ricorso al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto è di valore indeterminabile, perché l’interesse alla legittimità degli atti non è riducibile a espressione pecuniaria. Ne rileva però il contesto applicativo.
Quell’indirizzo si è formato su controversie disciplinate ratione temporis dal d.m. n. 585/1994 o dal d.m. n. 127/2004, che nell’art. 6, comma 3, rinviavano all’interesse sostanziale solo in via residuale.
Il d.m. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive al 3 aprile 2014, introduce invece all’art. 5, comma 3, un criterio autonomo per il contenzioso sui pubblici contratti: l’interesse del privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi, di regola non inferiori al 10 per cento del valore dell’appalto, salvo diversa ricavabilità dagli atti di gara. Il capoverso consente così di ritenere superato, per questo tipo di contenzioso, l’orientamento che considerava indeterminabili le controversie sull’aggiudicazione di una gara, dove il bene della vita era il conseguimento dell’utile d’impresa.
Nel caso di specie i ricorrenti hanno svolto attività difensiva in giudizi amministrativi di primo e secondo grado, aventi ad oggetto aggiudicazioni o esclusioni da procedure di evidenza pubblica, incardinati dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 55/2014. La Corte accoglie dunque il secondo e il quinto motivo, cassa il decreto e rinvia al Tribunale di Benevento in diversa composizione anche per le spese. Il primo, il terzo e il quarto motivo sono inammissibili: non si confrontano con il decisum, non colgono la ratio o difettano di interesse.
Nota della Redazione
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