Detrazione IVA e fatture soggettivamente inesistenti onere della prova esistenza fornitore (Cass. civ. Sez. V n. 10036 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via indiziaria, l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni e la consapevolezza del cessionario, ossia che questi sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Solo raggiunta tale prova incombe sul contribuente la prova contraria della buona fede, da valutarsi secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità alle circostanze del caso concreto. Il giudice tributario non può attribuire automatica efficacia di giudicato agli esiti del processo penale, ma deve valutare ogni elemento nel complessivo materiale probatorio acquisito.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento relativo all’anno 2005, con il quale l’Ufficio rideterminava reddito d’impresa e IVA dovuta, contestando la contabilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso quanto ai recuperi IRES e IRAP e lo rigettava quanto all’IVA.

La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello, ritenendo irrilevante l’esito favorevole del procedimento penale e affermando che, provata dall’Ufficio la provenienza delle fatture da soggetti commercialmente inesistenti, spettasse al contribuente contrastare tale assunto o dimostrare la propria buona fede. La società ricorreva per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2909 c.c.: la controversia riguarda l’inesistenza soggettiva delle operazioni, non quella oggettiva, sicché l’eventuale giudicato sull’effettiva esistenza delle prestazioni resta irrilevante ai fini del decidere. La sentenza impugnata distingue correttamente la fattura emessa per una prestazione realmente avvenuta ma da soggetto diverso dall’emittente.

Quanto al secondo motivo, la Corte conferma il governo dell’onere della prova. In caso di operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare, anche in via presuntiva, la natura di “cartiera” del soggetto emittente e che il contribuente, al momento dell’acquisto, sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione. Solo dopo questa prova spetta al contribuente dimostrare la buona fede e la massima diligenza esigibile. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. V n. 24471 del 09/08/2022, Cass. Sez. V n. 15369 del 20/07/2020 e Cass. Sez. V n. 9721 del 19/04/2018, nonché la giurisprudenza europea richiamata nella pronuncia gravata.

Il terzo motivo è inammissibile, poiché ripropone valutazioni di merito non deducibili in sede di legittimità. I motivi quarto e quinto, relativi agli esiti del procedimento penale, sono infondati: la CTR ha correttamente escluso ogni automatismo tra giudicato penale e processo tributario, considerando gli esiti come mero indizio. La Corte richiama Cass. Sez. V n. 27814 del 04/12/2020 e Cass. Sez. V n. 17258 del 27/06/2019.

Il sesto motivo è fondato: la CTR non ha speso alcuna parola sulla circostanza che una delle società fornitrici era esistente all’epoca di emissione delle fatture, essendo stata cancellata successivamente. Si tratta di un fatto storico, non di una mera argomentazione, secondo Cass. Sez. VI n. 2268 del 26/01/2022. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, limitatamente al motivo accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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