Consorzio di urbanizzazione e oneri: natura atipica e delibere assembleari (Cass. civ. Sez. I n. 17214 del 21.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consorzio di urbanizzazione è una figura atipica, nella quale i connotati dell’associazione non riconosciuta si coniugano con un forte profilo di realità. Nell’individuare la disciplina applicabile il giudice deve avere riguardo, in primo luogo, alla volontà manifestata nello statuto e, solo ove questo non disponga, alla normativa delle associazioni o della comunione. Ne consegue che, ove lo statuto configuri quale modalità di formazione della volontà assembleare la partecipazione di un solo rappresentante per ciascuno dei condomini interessati, individuato nell’amministratore, solo questi è destinatario delle convocazioni. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al cd. minimo costituzionale, essendo denunciabile la sola anomalia che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Il Fatto
Un consorzio di gestione dei servizi del Centro Direzionale ha intimato a un proprietario di immobili, con decreto ingiuntivo, il pagamento di oneri consortili. Il destinatario ha proposto opposizione. Il Tribunale ha revocato il decreto e ha condannato l’opponente al pagamento di un importo inferiore, limitato agli immobili ricadenti in una delle isole del comprensorio.
La Corte di appello di Napoli ha respinto sia l’appello principale dell’opponente sia quello incidentale del consorzio. Avverso tale sentenza il soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto il motivo con cui si denuncia una motivazione apparente. La doglianza è infondata. La sentenza di appello ha ritenuto legittima l’attività del consorzio, e quindi il diritto di ripartire i relativi oneri, sia perché l’ente locale non aveva ancora acquisito formalmente la gestione delle aree e delle infrastrutture, sia perché il consorzio svolgeva attività su aree private, quali la custodia dell’intero complesso e la pulizia di strade, manufatti e spazi intercondominiali. Una motivazione così articolata consente di individuare l’iter argomentativo e si sottrae alla censura.
Il collegio ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza o della contraddittorietà della motivazione.
Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile. Ricorre l’ipotesi di doppia conforme di cui all’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., sicché grava sul ricorrente l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e di dimostrarne la diversità. Onere non assolto.
Il quarto motivo investe la validità delle delibere consortili. La Corte rileva che si è in presenza di un consorzio di urbanizzazione, aggregazione di proprietari di immobili preordinata alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante realizzazione e fornitura di opere e servizi, qualificazione non contestata. Esaminando lo statuto, i giudici di merito hanno accertato che esso prevedeva la partecipazione di un solo rappresentante per ciascun condominio, individuato nell’amministratore. La questione relativa alla mancanza di delega di questi non risulta però esaminata in appello, né il ricorrente indica in quale atto del giudizio di merito l’aveva sottoposta: la censura non assolve all’onere di specificità.
Anche il motivo sulle spese processuali è inammissibile. L’accoglimento in misura ridotta di una domanda articolata in un unico capo non integra reciproca soccombenza. Il sindacato in tema di spese è limitato ad accertare la violazione del principio per cui esse non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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