Ordinanze contingibili e urgenti sulla circolazione: obbligo di istruttoria e proporzionalità (TAR Sicilia n. 803 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti limitativi della circolazione veicolare adottati con ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 d.lgs. n. 267/2000 devono fondarsi su un’istruttoria completa e su una motivazione che dia conto dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto. L’amministrazione è tenuta a dimostrare l’ineluttabilità e l’infungibilità della misura, nonché il rispetto del principio di proporzionalità nella sua triplice declinazione di idoneità, necessarietà e adeguatezza. La discrezionalità tecnica è sindacabile dal giudice amministrativo nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali. Il termine di impugnazione decorre dalla materiale apposizione della segnaletica, non dalla pubblicazione all’albo pretorio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’azienda agrituristica raggiungibile solo attraverso un tratto di strada comunale, nel maggio 2023 si imbatteva in uno sbarramento realizzato con catena e lucchetto, accompagnato da segnaletica di divieto d’accesso. Gli veniva riferito che la chiusura era stata disposta in esecuzione di un’ordinanza sindacale contingibile e urgente adottata nel marzo 2023.

Dopo una diffida rimasta senza esito, il ricorrente proponeva ricorso gerarchico al Prefetto, che non si pronunciava nel termine, formandosi il silenzio-rigetto. Ha quindi impugnato l’ordinanza davanti al TAR Sicilia, deducendo difetto dei presupposti, carenza di motivazione e istruttoria, violazione del principio di proporzionalità, chiedendo altresì il risarcimento dei danni. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente precisato che il ricorso è ricevibile. Ai fini del decorso del termine per l’impugnazione non rileva la pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio, ma la materiale apposizione della segnaletica, necessaria per il perfezionamento della fattispecie impositiva del divieto. La conoscenza aliunde del provvedimento, ha ricordato il TAR richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 8118 del 2022, è inidonea a far sorgere l’obbligo specifico.

Nel merito, il ricorso è stato accolto sui primi due motivi. L’ordinanza impugnata non appare sorretta da un adeguato apparato motivazionale. Il riferimento al “copioso flusso automobilistico” non è adeguatamente circostanziato e presenta un margine di indeterminatezza, non emergendo quali accertamenti siano stati concretamente condotti. Il provvedimento, peraltro, contingentava il volume del traffico senza regolare il senso di marcia, rimasto doppio.

Il deficit motivazionale assume rilievo particolare per l’incidenza sulla sfera giuridica del destinatario, titolare di un’attività economica raggiungibile solo attraverso quel tratto. Il Collegio richiama il principio secondo cui i provvedimenti limitativi della circolazione sono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile nei casi di assenza di motivazione, travisamento dei fatti e illogicità manifesta, secondo CGARS, sez. riun., parere n. 18 del 2025.

Il TAR ribadisce che i provvedimenti limitativi devono rispettare il principio di proporzionalità, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 6383/2007, con la relativa indagine trifasica. La regolamentazione della circolazione presuppone la valutazione non solo dell’interesse pubblico, ma anche delle esigenze dei privati, dovendo emergere l’ineluttabilità e l’infungibilità della misura, ai sensi dell’art. 97 Cost.

Il provvedimento è risultato sul punto totalmente carente, né l’amministrazione ha comprovato, anche ai sensi dell’art. 46 c.p.a., la sussistenza dei presupposti. Il terzo motivo è stato assorbito. La domanda risarcitoria è stata rigettata per mancata prova e quantificazione del danno.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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