Revoca contributi edilizi per inadempimento: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 909 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento di revoca o riduzione di contributi pubblici, motivato dall’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni derivanti dall’atto di concessione, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, configurandosi in capo al privato una posizione di diritto soggettivo. Tale conclusione si fonda sul criterio del petitum sostanziale, dovendosi distinguere l’ipotesi dell’inadempimento, successivo alla concessione e attinente alla fase esecutiva del rapporto, da quella in cui la contestazione concerna la fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del beneficio o vizi di legittimità dello stesso, ipotesi quest’ultima in cui residua la giurisdizione del giudice amministrativo. Gli atti endoprocedimentali, in quanto non immediatamente lesivi, non sono autonomamente impugnabili. È altresì inammissibile la domanda di accertamento volta a ottenere una pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..

Il Fatto

La società ricorrente, cooperativa edilizia, ha impugnato dinanzi al TAR la determina dirigenziale con cui la Regione aveva disposto la riduzione del contributo in conto interessi e il recupero delle somme già erogate per un alloggio sociale, assumendo l’inadempimento della socia assegnataria all’obbligo di occupazione effettiva e stabile e il conseguente inadempimento della stessa cooperativa all’obbligo di vigilanza. Con successivi motivi aggiunti, la società ha impugnato analoga determina relativa a un diverso alloggio. Il ricorso era altresì diretto avverso note interlocutorie, aventi natura di diffida, e volto all’accertamento dell’obbligo della Regione di adottare i decreti autorizzatori al trasferimento della proprietà degli alloggi, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 179/1992, in favore di due socie assegnatarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato, ai sensi degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio, con riguardo alle domande di annullamento delle determine di riduzione dei contributi. Richiamato il criterio del petitum sostanziale, il TAR ha escluso che nella specie ricorresse un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, trattandosi di controversia relativa all’erogazione di pubblici finanziamenti, non equiparabile alla concessione di beni pubblici.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia di revoca dei contributi pubblici sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca sia determinata dall’inadempimento del beneficiario alle obbligazioni derivanti dalla concessione, poiché il privato è titolare di un diritto soggettivo. Al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo ricorre quando la controversia attenga alla fase procedimentale antecedente al provvedimento attributivo del beneficio o alla revoca per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse.

Nella fattispecie, il provvedimento di riduzione risultava motivato esclusivamente su condotte successive alla concessione del finanziamento, ossia l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza della cooperativa e dell’obbligo di occupazione dell’alloggio da parte della socia. Tali inadempienze attengono alla fase esecutiva del rapporto tra finanziatore e finanziato e non implicano una nuova valutazione discrezionale degli interessi, con conseguente radicamento della giurisdizione del giudice ordinario.

Quanto alle domande di annullamento delle note interlocutorie, il TAR ne ha dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di atti endoprocedimentali non immediatamente lesivi della sfera giuridica della ricorrente. Parimenti inammissibili sono state dichiarate le domande di accertamento dell’obbligo di adozione dei decreti autorizzatori, atteso che una pronuncia favorevole avrebbe condotto il giudice a decidere su poteri amministrativi non ancora esercitati, in violazione dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *