Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno estero (TAR Lazio n. 2428 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro, il termine per provvedere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, cui si aggiunge il termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Il termine complessivo entro cui l’Amministrazione deve emanare il provvedimento conclusivo è pertanto di quattro mesi, ove sia richiesta l’integrazione documentale. La presentazione di una formale istanza seguita dalla scadenza del termine, senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integra gli estremi del silenzio inadempimento e impone l’accoglimento del ricorso. Nel compimento del procedimento l’Amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 24 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento sul sostegno conseguito in Spagna. Decorso inutilmente il termine di legge, il procedimento non risultava concluso, con conseguente impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio resistendo al ricorso. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’obbligo di provvedere. Ricorda che sono necessari e sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Nel caso concreto entrambi i presupposti risultano integrati.

La domanda è stata presentata il 24 aprile 2025 e l’Amministrazione non si è ancora pronunciata. Il Tribunale ravvisa la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Il percorso argomentativo si concentra sulla durata del procedimento. L’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione, ne dà notizia all’interessato e, ove necessario, richiede le integrazioni.

Da qui la conclusione del Collegio: il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emanare il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta di integrazioni. Nel caso di specie il Ministero è rimasto inerte e non ha formulato alcuna richiesta di integrazione, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere, entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, mediante emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, che provvederà nel termine di 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Nell’esecuzione l’Amministrazione e il commissario devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenze Preindl, Vlassopoulou, Morgenbesser, Brouillard), nonché ai principi enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *