Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso: è applicabile anche se la dichiarazione non è notificata (TAR Abruzzo n. 240 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dal ricorrente ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., costituisce causa di improcedibilità del ricorso, rilevabile anche quando la relativa istanza sia stata depositata in giudizio senza essere notificata alle altre parti. La chiusura in rito del giudizio per tale motivo consente al giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, una delibera con cui l’Azienda Sanitaria Locale aveva adottato determinate statuizioni. L’istanza cautelare era stata respinta per difetto del periculum in mora. Successivamente, la società depositava in giudizio, senza notificarla alle controparti, una istanza con cui dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito, chiedendo al Collegio di dichiarare l’improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione versata in atti dalla società ricorrente fosse idonea a evidenziare la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha quindi applicato la regola di cui all’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., che disciplina l’ipotesi in cui, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione.
La circostanza che l’istanza non fosse stata notificata alle altre parti non è stata considerata ostacolo alla declaratoria di improcedibilità, in quanto il dato rilevante è l’assenza di un interesse attuale e concreto del ricorrente alla definizione del merito.
La definizione in rito ha conseguentemente giustificato la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, secondo il principio per cui la chiusura del processo senza una decisione sul merito non rende applicabile il criterio della soccombenza.
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Nota della Redazione
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