Autotutela e conservazione del bosco: prevale l’interesse pubblico alla res adhuc integra (TAR Lombardia n. 834 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., ove la controversia presenti profili di particolare complessità che non consentono un approfondito accertamento del fumus boni iuris in tale fase, il giudice amministrativo deve comunque procedere alla comparazione degli interessi, ai fini del danno grave e irreparabile. Nell’ambito di tale bilanciamento, l’interesse pubblico alla conservazione del bosco prevale sull’interesse del privato alla trasformazione del terreno, atteso che il pregiudizio di quest’ultimo ha natura meramente patrimoniale ed è pertanto suscettibile di successiva riparazione per equivalente, laddove la perdita della risorsa forestale risulterebbe di difficile o impossibile reintegrazione in natura.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il decreto con cui l’Amministrazione aveva disposto, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’annullamento in autotutela del precedente provvedimento autorizzativo all’esecuzione di interventi di trasformazione di una porzione di terreno boscato in uso seminativo, assentito ai sensi della normativa regionale e del D. Lgs. n. 227/2001. L’annullamento d’ufficio era fondato sul contrasto dell’intervento con i vincoli di conservazione del bosco. La società, proprietaria del fondo, deduceva l’illegittimità del decreto di autotutela e chiedeva al TAR la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente evidenziato che la controversia presenta profili di particolare complessità, richiedenti un esame approfondito non realizzabile nella fase cautelare. Tale circostanza, pur impedendo una compiuta delibazione del fumus boni iuris, non ha esonerato il Tribunale dall’obbligo di pronunciarsi sull’istanza di sospensione, operando la doverosa comparazione degli interessi contrapposti.
Con riguardo al requisito del danno grave e irreparabile, il Tribunale ha ritenuto prevalente l’interesse pubblico alla conservazione del bosco, finalizzato a mantenere la res adhuc integra in vista della definizione del merito della causa. L’accoglimento dell’istanza cautelare avrebbe infatti consentito l’esecuzione degli interventi di trasformazione, determinando un pregiudizio ambientale potenzialmente irreversibile.
Di contro, il Tribunale ha qualificato come meramente patrimoniale il pregiudizio che la società ricorrente potrebbe subire dall’esecuzione del provvedimento impugnato, attesa la natura satisfattoria dell’eventuale risarcimento per equivalente. Nell’ottica del bilanciamento, l’interesse privato, essendo suscettibile di tutela per equivalente monetario, è stato ritenuto recessivo rispetto a quello pubblico alla salvaguardia del bene bosco.
In accoglimento di tali argomentazioni, il TAR ha respinto la domanda cautelare, compensando tra le parti le spese della fase.
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Nota della Redazione
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