Attuazione anticipata della direttiva EPBD e requisiti energetici illegittimi (TAR Trentino-Alto Adige n. 26 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Provincia autonoma può dare attuazione diretta alle direttive europee nelle materie di propria competenza, ma non può estendere il proprio potere regolamentare a direttive non richiamate dalla norma attributiva. Il rinvio operato dall’art. 21, comma 3, lett. c), L.P. n. 9/2018 alle direttive europee in materia di prestazione energetica degli edifici è statico, con la conseguenza che la Giunta provinciale non può attuare la direttiva (UE) 2024/1275 in assenza di una specifica base legislativa. I requisiti minimi di prestazione energetica devono essere fissati all’esito della sequenza logico-funzionale prevista dalla direttiva, incentrata sull’analisi costi-benefici, e non possono essere imposti in modo assoluto, prescindendo dalla fattibilità tecnico-economica e funzionale e dal limite delle ristrutturazioni importanti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale in numerosi comuni dell’Alto Adige. I suoi ricavi, per la componente tariffaria che copre i costi operativi, dipendono dal numero e dalla densità dei clienti allacciati alla rete. La società ha impugnato il D.P.P. n. 6 del 18.3.2025, con cui la Provincia ha dettato il regolamento di esecuzione in materia di prestazione energetica nell’edilizia, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1275, e la presupposta deliberazione della Giunta provinciale.
Il gravame ha investito, in particolare, l’art. 4, comma 7, sulla sostituzione del generatore di calore o di freddo in edifici esistenti, e l’art. 4, comma 3, lett. d), sugli edifici nuovi. Secondo la ricorrente, tali disposizioni impongono di fatto il distacco dalla rete del gas, senza valutare la fattibilità tecnico-economica delle alternative prescritte. La Provincia ha eccepito l’inammissibilità per difetto di interesse e, nel merito, ha difeso la legittimità della disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Le disposizioni impugnate, obbligando chi intenda sostituire la caldaia ad attenersi a rigorosi requisiti minimi, sono idonee a provocare l’irreversibile riduzione dei clienti allacciati alla rete, con contrazione dei ricavi. Sussiste dunque l’interesse ad agire.
Nel merito, il primo motivo è fondato. Il potere regolamentare della Giunta trova la propria fonte nell’art. 54 dello Statuto speciale e, per la materia, nell’art. 21, comma 3, lett. c), L.P. n. 9/2018, che richiama puntualmente le direttive 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE. La direttiva 2024/1275 non è contemplata. Il richiamo, per numero e anno, e l’assenza di formule di adeguamento automatico inducono a qualificarlo come rinvio statico. La novella intervenuta con la L.P. n. 6/2025, successiva all’emanazione del regolamento, non sana il vizio e conferma l’interpretazione del Collegio: diversamente, l’intervento legislativo sarebbe privo di contenuto normativo. La clausola di cedevolezza dell’art. 17 del d.lgs. n. 192/2005 non è utilmente invocabile, riferendosi alla sola direttiva 2010/31/UE.
Il secondo motivo non è invece accolto nei termini prospettati. Le regole tecniche in campo edilizio sono riconducibili al governo del territorio e la Provincia può attuare direttamente la direttiva in materia. Esclusa la riconduzione alla materia della tutela dell’ambiente, il Collegio ha però rilevato l’assenza, al momento dell’adozione, del quadro metodologico comparativo di competenza della Commissione, dei livelli ottimali in funzione dei costi e del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici.
Fondati sono il terzo e il quarto motivo. Il censurato art. 4, comma 7, impone i requisiti minimi alla semplice sostituzione della caldaia, disattendendo il limite delle ristrutturazioni importanti e la condizione di fattibilità tecnico-economica e funzionale posti dall’art. 8 della direttiva. La difesa provinciale, che evoca il Piano Clima Alto Adige 2040, è inadeguata: solo il regolamento contiene norme precettive. Anche per gli edifici nuovi il requisito è fissato in termini assoluti, senza la previa analisi costi-benefici imposta dall’art. 6. Le relazioni tecniche depositate dimostrano che le alternative prescritte incontrano seri ostacoli di concreta fattibilità: ne emerge un difetto di istruttoria e la violazione dei principi di gradualità, proporzionalità e ragionevolezza.
La censura relativa alla direttiva 2018/2001 è respinta: le percentuali di copertura con fonti rinnovabili costituiscono requisito minimo di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2024/1275, non promozione delle fonti rinnovabili. Il motivo sulla neutralità tecnologica va accolto come indice rivelatore dell’eccesso di potere: gli standard producono un effetto selettivo delle tecnologie per l’innalzamento repentino e non graduale delle soglie. Il ricorso è accolto e i commi impugnati annullati.
Nota della Redazione
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