Decadenza dall’alloggio ERP: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Toscana n. 646 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica il criterio di riparto della giurisdizione distingue la fase antecedente al provvedimento di assegnazione da quella successiva. Appartiene al giudice amministrativo la cognizione dei vizi incidenti sulla fase procedimentale strumentale all’assegnazione, dove mancano diritti soggettivi in capo all’aspirante. Appartiene invece al giudice ordinario ogni controversia attinente alla fase successiva, nella quale la pubblica amministrazione non esercita poteri autoritativi ma agisce quale parte di un rapporto paritetico. Ne consegue che la decadenza dall’assegnazione disposta per l’accertata insussistenza dei requisiti reddituali, senza alcuna valutazione discrezionale, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente impugna il provvedimento dirigenziale con cui il Comune di Firenze l’ha dichiarata decaduta dall’assegnazione di un alloggio di E.R.P., per superamento dei limiti di reddito previsti dall’art. 38, comma 3, lettere n), o) e p), della L.R.T. n. 2/2019. La vicenda trae origine dall’alloggio di servizio assegnato al marito, dipendente comunale con obbligo di reperibilità, nel quale la ricorrente era subentrata dopo la morte del coniuge; a seguito della chiusura dei Macelli comunali essa era stata trasferita nell’alloggio di edilizia residenziale pubblica.
La ricorrente deduce in diritto l’illegittimità dei provvedimenti, sostenendo la sussistenza dei presupposti per la conservazione dell’alloggio. Il Comune si costituisce e, in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di materia spettante al giudice ordinario. Con memoria la ricorrente aderisce all’eccezione e chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata. La questione giuridica riguarda il riparto tra giudice amministrativo e giudice ordinario nelle controversie in materia di alloggi di edilizia economica e popolare.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione a Sezioni unite, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo sussiste quando si controverta dell’annullamento dell’assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, caratterizzata dall’assenza di diritti soggettivi in capo all’aspirante. Sussiste invece la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie attinenti alla fase successiva al provvedimento di assegnazione, nella quale la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo, ma agisce quale parte di un rapporto privatistico di locazione (Cass. civ., sez. unite, n. 31110 del 2017).
La regola di riparto è ribadita dalle Sezioni unite con ordinanza n. 621 del 2021, ove si precisa che il criterio distintivo risiede nell’essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione, momento a partire dal quale l’operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri ma ricade in un rapporto paritetico (nello stesso senso, Cass. sez. un., ordinanza n. 15013 del 2021).
Il Tribunale richiama inoltre il proprio indirizzo conforme, espresso dalla seconda sezione con le sentenze n. 116 del 2022 e n. 1142 del 2022. Nel caso concreto la decadenza è stata disposta per l’accertata insussistenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge regionale, rispetto ai quali l’Amministrazione non è chiamata a svolgere alcuna valutazione di natura discrezionale né ad esercitare poteri autoritativi.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di lite sono compensate in ragione della natura della controversia e della decisione assunta.
Nota della Redazione
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