Ordine di allontanamento e intralcio alla fruizione dei luoghi sensibili (TAR Veneto n. 1326 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di allontanamento previsto dall’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017 non postula la dimostrazione di una preclusione totale o materialmente protratta del transito, essendo sufficiente che la condotta ponga in pericolo o limiti la regolare accessibilità e fruizione del luogo tutelato. L’accertamento dell’intralcio esige un apprezzamento complessivo della natura del bene e del contesto in cui la condotta si inserisce, poiché nei contesti monumentali la fruizione non si esaurisce nel profilo viabilistico, ma abbraccia le modalità di godimento collettivo, anche nella dimensione percettiva e visiva. La misura costituisce una misura amministrativa tipizzata, accessoria all’accertamento di condotte incidenti su luoghi sensibili, circoscritta nel tempo, motivata e soggetta al sindacato giurisdizionale; essa non richiede un giudizio di pericolosità sociale del destinatario, né un accertamento di pericolo grave o imminente per la sicurezza pubblica.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordine di allontanamento adottato dalla Polizia locale del Comune di Venezia il 22 novembre 2025, ai sensi degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 14 del 2017. Il provvedimento muoveva dagli eventi verificatisi in pari data sulla sommità del Ponte di Rialto, nel corso di un’iniziativa dimostrativa riconducibile a un movimento.

Secondo la prospettazione della ricorrente, la manifestazione si sarebbe svolta in forma pacifica, mediante una camminata lenta e cadenzata, ordinata e non ostruzionistica. Il verbale di accertamento riferiva invece che, alle ore 12.50, la condotta aveva determinato un concreto intralcio alla viabilità pedonale su un percorso ad intenso flusso, impedendo la libera e completa fruizione dei luoghi ricompresi nel sito UNESCO. Il Comune eccepiva l’esaurimento degli effetti della misura e l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendolo infondato nel merito, prescindendo dall’esame delle eccezioni preliminari. Il Ponte di Rialto rientra in modo pieno nella ratio di tutela dell’art. 9: la condotta non è stata sanzionata in uno spazio urbano ordinario, ma su un luogo di eccezionale pregio storico, interessato da flussi turistici e pedonali di peculiare intensità e già individuato dalla disciplina comunale quale percorso ad intenso flusso pedonale.

Il Tribunale ha aderito all’indirizzo del Cons. Stato, sez. III, n. 3685 del 2026: la disposizione non esige una preclusione totale o materiale al passaggio, ma richiede un apprezzamento complessivo della natura del bene e del contesto. Nei contesti monumentali la fruizione abbraccia anche la dimensione percettiva e visiva. L’Amministrazione ha sanzionato le modalità concrete della condotta, non il contenuto della manifestazione: il riferimento a quest’ultima assolve una funzione meramente descrittiva.

Le allegazioni difensive non hanno superato l’accertamento compiuto alle ore 12.50, riferendosi a fasi diverse dell’iniziativa. Quanto al difetto di motivazione, l’ordine è per sua natura un provvedimento sintetico, ma richiama il verbale, indica le violazioni, specifica il luogo e collega la condotta all’intenso flusso pedonale: la soglia di sufficienza dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 risulta superata. Il precedente TAR Lombardia, Milano, n. 2360 del 2019, invocato dalla ricorrente, è stato reputato non pertinente.

Anche la censura regolamentare è stata respinta. L’ordine non è stato fondato sulla sola violazione dell’art. 71 del Regolamento, che rinvia alle forme e modalità dell’art. 10, ma sull’art. 9, commi 1 e 3, in relazione all’art. 5 del Regolamento, pienamente entro il perimetro dell’attribuzione legislativa alle aree UNESCO. Quanto agli artt. 10 e 11 CEDU, la misura, di durata quarantotto ore e a funzione preventiva, non ha inciso sul contenuto del messaggio, con proporzionalità apprezzata in concreto e senza sviamento.

La questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 1, sollevata per asserito contrasto con gli artt. 3 e 16 Cost., è stata dichiarata manifestamente infondata e irrilevante. L’ordine è misura tipizzata, non misura di prevenzione personale, e la Corte cost. n. 47 del 2024 conferma la necessità di un controllo concreto di proporzionalità. Il ricorso è stato respinto con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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