Carta docente, ottemperanza al giudicato e no all’astreinte (TAR Veneto n. 1324 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta esecuzione del giudicato e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando la crisi della finanza pubblica, l’entità del debito e la mole eccezionale di contenzioso seriale integrano le «altre ragioni ostative» che ne giustificano il diniego.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22, aveva ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, l’accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento di € 1.000,00 tramite il medesimo sistema.
Notificata la sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione e decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., chiedendo l’attivazione della Carta con l’accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle astreinte. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro processuale. La sentenza ottemperanda è titolo esecutivo ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi. Il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza esito e il passaggio in giudicato risulta dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ.
Dalle allegazioni e dai documenti è ragionevole desumere l’inerzia dell’Amministrazione: va dunque dichiarato l’obbligo di esatta e integrale esecuzione entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con attivazione della Carta e accredito dell’importo.
In accoglimento della domanda, il TAR nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, per l’ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono causa di impedimento. Nessun compenso è liquidato, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice.
È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», in considerazione della specialità del debitore pubblico e dei vincoli di bilancio. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito giustificano, in concreto, il diniego. Rileva altresì che l’esecuzione coinvolge una pluralità di soggetti e società, con un procedimento articolato affidato a strutture centralizzate, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale sulla Carta docente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori del d.m. n. 147/2022, ridotti della metà per il carattere seriale, in € 339,00 oltre accessori, a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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