Ottemperanza: cessazione della materia del contendere per avvenuta esecuzione del giudicato (TAR Lombardia n. 2566 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la parte ricorrente depositi una dichiarazione con cui attesti l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia, dovuto in esecuzione del giudicato. L’avvenuta satisfazione della pretesa sostanziale, intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso, non elide la soccombenza virtuale dell’Amministrazione inottemperante, che è pertanto condannata alla rifusione delle spese del giudizio, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2021/2022, la somma complessiva di euro 2.000,00, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015.
La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata spontaneamente eseguita dall’Amministrazione. La creditrice ha pertanto proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorre prendere atto della dichiarazione depositata da parte ricorrente il 4 maggio 2026, con cui la stessa ha attestato l’avvenuto accreditamento dell’importo per cui è controversia.
L’istituto della cessazione della materia del contendere postula il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, che si verifica quando la pretesa sostanziale azionata in giudizio risulti interamente soddisfatta. Nel caso di specie, l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo successivamente alla proposizione del ricorso per ottemperanza, circostanza che ha reso la domanda priva di oggetto ma non ha eliminato la necessità di regolare le spese del procedimento.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha evidenziato che la soddisfazione della pretesa, intervenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio, non esonera l’Amministrazione dalla rifusione delle spese processuali. La condanna è stata pertanto disposta a carico del Ministero soccombente virtuale, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.
Il TAR ha inoltre liquidato le spese di lite nell’importo di euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge e onere del contributo unificato se dovuto, e ha ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa, dichiarando la cessazione della materia del contendere.
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Nota della Redazione
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