Ordine di demolizione riadottato dopo l’annullamento del titolo edilizio (C.G.A.R.S. n. 358 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati sacrificati. Una volta annullato in autotutela il titolo edilizio, il Comune può riadottare l’ordine di demolizione senza una nuova istruttoria, essendo venuto meno l’unico presupposto che ne aveva determinato l’illegittimità. Non è configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva: il decorso del tempo non legittima l’edificazione priva di titolo. Il difetto di motivazione sussiste solo quando non sia ricostruibile il percorso logico-giuridico dell’Amministrazione, ben potendo la motivazione essere integrata per relationem dagli atti richiamati.

Il Fatto

Un privato ha realizzato un manufatto destinato a ricovero attrezzi, con successiva aggiunta di una tettoia, in area ricadente entro la fascia di 150 metri dalla battigia e sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta. Il Comune, dopo un primo ordine di demolizione e il conseguente provvedimento di acquisizione, li ha annullati in sede giurisdizionale per un vizio procedurale, avendo ingiunto la demolizione prima di annullare il titolo autorizzativo.

Pubblicata la sentenza che aveva confermato l’annullamento del titolo edilizio, l’Amministrazione ha riadottato l’ordine di demolizione. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso; il privato ha proposto appello al C.G.A.R.S., deducendo difetto di istruttoria, carenza di motivazione e violazione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il primo motivo respingendolo sul rilievo che la nuova ordinanza non è mero rinnovo della precedente, ma trae fondamento dal sopravvenuto annullamento del titolo edilizio. Una volta caducata l’autorizzazione, la precedente ingiunzione era stata annullata solo perché emanata prima del provvedimento di autotutela: venuta meno quella ragione, il Comune ha correttamente riattivato il potere sanzionatorio.

Sul punto decisivo è il rapporto dei VV.UU. n. 707 del 24 luglio 2019, richiamato nell’ordinanza, con cui è stata accertata la perdurante presenza delle opere in epoca successiva alla sentenza di annullamento. Tale verifica esclude il dedotto difetto di istruttoria e soddisfa l’esigenza di una nuova constatazione della realtà di fatto.

Quanto al secondo motivo, la Corte ricorda che il difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, sussiste solo quando non sia ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione e risultino incomprensibili le ragioni della determinazione. La motivazione può essere integrata per relationem dagli atti dell’istruttoria, purché offrano elementi sufficienti e univoci.

Il terzo motivo è respinto richiamando la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017: gli atti di repressione dell’abusivismo edilizio sono vincolati e non richiedono una comparazione con l’interesse privato, né possono ammettere un affidamento tutelabile alla conservazione del fatto abusivo. Nel caso di specie l’istanza di condono era stata rigettata, con accertamento non più contestabile.

Il Collegio richiama infine la sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 2025, che ha escluso la sanabilità degli immobili costruiti entro i 150 metri dalla battigia e ultimati dopo il 31 dicembre 1976, per violazione del vincolo di inedificabilità assoluta. L’appello è integralmente respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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