Interesse al ricorso per mancato passaggio di area (TAR Lazio n. 3915 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo l’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale e deve consistere in un’utilità pratica, diretta e immediata, che il ricorrente può ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. Il conseguimento, nelle more del giudizio, della qualifica cui il ricorso tendeva per altra via rende improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento integrale della procedura concorsuale, perché l’accoglimento condurrebbe solo a un nuovo concorso dalla utilità ormai già acquisita. Resta invece fermo l’interesse all’esame delle censure il cui accoglimento avrebbe comportato un incremento del punteggio e quindi il passaggio di area già in esito alla procedura impugnata, con riguardo al periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e il successivo passaggio per altra via. Rientra nella discrezionalità amministrativa la scelta delle modalità di espletamento delle prove selettive, purché sia garantita la parità di trattamento tra i candidati.
Il Fatto
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, di cui al bando prot. n. 244922 del 27.09.2021, è stata avviata una procedura interna per il passaggio di personale dalla seconda alla terza Area funzionale, fascia retributiva F1, per i profili di funzionario, funzionario informatico e funzionario tecnico, per complessivi 700 posti. Il punteggio finale derivava dalla somma del punteggio della prova scritta, della valutazione dell’esperienza professionale, dei titoli di studio e dei risultati degli ultimi tre anni di servizio. La ricorrente si è candidata al profilo di funzionario; la prova unica si è svolta il 19.07.2022.
Pubblicata la graduatoria il 20.9.2022, la ricorrente si è collocata al posto n. 522, poi n. 523 per rettifica, posizione non utile al passaggio di fascia. Ha quindi impugnato la graduatoria unica nazionale di merito e la sua modifica del 4.10.2022, chiedendo anche l’esibizione degli atti della procedura. Nelle more del giudizio, in data 5.5.2025, ha conseguito il passaggio di area per altra via.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Ricorda che l’interesse a ricorrere, quale species dell’interesse ad agire, deve essere concreto e attuale e consistente in un’utilità pratica, diretta e immediata, non essendo sufficiente il mero riferimento alla generica pretesa al rispetto di norme. Richiama in termini il Cons. Stato n. 1419/2025.
Poiché la ricorrente ha conseguito il passaggio di area il 5.5.2025 a seguito di un successivo concorso interno, l’accoglimento delle censure che conducono all’annullamento integrale della prova avrebbe il solo effetto di un nuovo concorso, la cui utilità è già stata conseguita per altra via. L’eccezione è quindi accolta in parte: è improcedibile la censura, connotata da genericità, secondo cui la Commissione avrebbe stabilito i criteri di valutazione dei titoli solo dopo la correzione delle prove scritte. Resiste invece l’interesse in relazione al periodo tra il 20.9.2022 e il 5.5.2025, per le censure il cui accoglimento avrebbe comportato un incremento di punteggio tale da realizzare il passaggio di fascia già in esito alla procedura impugnata.
Nel merito il ricorso è infondato. Quanto al primo motivo, sulla pretesa disparità di trattamento nella conduzione delle prove, la scelta delle modalità di svolgimento rientra nella discrezionalità amministrativa, come affermato dal TAR Roma n. 21520/2024. La Commissione ha attribuito sedici quesiti per ciascuna materia: la diversità del numero complessivo di domande nelle tre macro aree riflette soltanto il diverso numero di materie. Nessun candidato ha conosciuto preventivamente il numero dei quesiti, con rispetto della par condicio.
Quanto al secondo motivo, relativo alla lamentata attribuzione di punteggi a lauree non attinenti in violazione dell’art. 22 L. Madia, il Collegio lo dichiara inammissibile per genericità: nulla è dedotto sulle lauree da escludere, sulle ragioni dell’esclusione e sulle conseguenze sulla graduatoria. Richiama l’art. 40 c.p.a. e i precedenti TAR Napoli n. 1895/2025 e TAR Roma n. 2719/2025. Il ricorso è respinto e l’istanza di esibizione rigettata perché generica. Le spese sono compensate attesa la risalenza temporale del ricorso.
Nota della Redazione
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