Ordine di demolizione atto dovuto e valutazione unitaria degli abusi (TAR Lazio n. 2499 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato all’accertamento dei relativi presupposti, con la conseguenza che risulta ultronea la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. L’ingiunzione è sufficientemente motivata quando contiene la descrizione delle opere abusive e l’indicazione delle ragioni della loro abusività. L’incidenza sull’assetto del territorio di un intervento composto da una pluralità di opere va valutata unitariamente, non essendo consentito scomporre i singoli interventi per negare l’assoggettabilità alla sanzione demolitoria. L’onere di provare la modesta entità e la natura libera delle opere grava sul ricorrente.

Il Fatto

Il Comune di Tarquinia ha ingiunto ai proprietari di un immobile la demolizione di una serie di opere realizzate su un terreno in zona agricola, prive di titolo abilitativo edilizio e di autorizzazione paesaggistica, in area gravata da vincolo paesaggistico-panoramico e ricadente nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Le opere consistono in pavimentazione del piazzale, sistemazioni a verde e viabilità, installazione di cassoni, cancelli, recinzioni, manufatti e impianti tecnologici.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo la violazione delle garanzie partecipative, la genericità della motivazione, l’esenzione delle opere dagli obblighi di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire, nonché l’erronea applicazione della disciplina sul vincolo idrogeologico. La domanda cautelare è stata rigettata. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente i primi due motivi, che si infrangono contro il granitico indirizzo giurisprudenziale che attribuisce all’ordine di demolizione natura di atto dovuto e vincolato. Tale qualificazione rende non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, configurando l’ingiunzione una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza delle disposizioni urbanistiche, emessa secondo un procedimento tipizzato dal legislatore.

Sul piano motivazionale, la Corte richiama il principio secondo cui l’ingiunzione è sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera. Nel caso concreto l’impianto descrive in modo specifico ed esaustivo le molteplici strutture, in parte infisse al suolo e in parte appoggiate, munite di impianti elettrici e idrici, che hanno determinato l’irreversibile trasformazione dell’originaria destinazione agricola in assenza dei titoli abilitativi.

Quanto alle garanzie partecipative, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno dato evidenza agli atti di giudizio della documentazione richiesta in occasione dell’ispezione, sicché non emergono elementi fattuali idonei a scalfire i rilievi dei verbalizzanti.

Le ulteriori censure sono giudicate generiche e prive di riscontro probatorio. Le deduzioni sull’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica e sull’edilizia libera restano a livello assertivo, non essendo state prodotte perizie o documentazione fotografica idonee a comprovare la modesta entità degli interventi. La presentazione dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica denota, anzi, la consapevolezza della necessità di un titolo autorizzatorio.

Il Tribunale afferma il principio della valutazione unitaria degli interventi: l’incidenza complessiva sull’assetto del territorio non può essere scomposta in singoli interventi, poiché il pregiudizio deriva dall’insieme delle opere e dalle loro reciproche interazioni. Il mutamento della destinazione d’uso del terreno, in area vincolata, sostiene la legittimità del provvedimento. L’esame dell’ultimo motivo resta assorbito, essendo l’ordinanza già sufficientemente motivata. Il ricorso è rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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