Servizio civile transitorio qualificato come universale ai fini della riserva (TAR Lazio n. 2497 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il servizio civile svolto dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 e prima della pubblicazione dei primi bandi di selezione per il servizio civile universale deve essere qualificato come servizio civile universale, pur se prestato con le modalità del previgente servizio civile nazionale. L’art. 26 del d.lgs. n. 40/2017 ha reso ultrattive solo le modalità del servizio civile nazionale, non l’intero istituto, la cui disciplina è stata abrogata. Ne consegue il diritto alla riserva prevista dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 40/2017 e la illegittimità degli atti che abbiano omesso di valutare tale titolo.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di primo grado, indetto con D.M. n. 205 del 26 ottobre 2023 e con decreto dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023, per la Regione Lazio. Collocatasi con la valutazione complessiva di 198,50 punti, la stessa ha impugnato la graduatoria regionale di merito, approvata con decreto del Direttore Generale dell’U.S.R. per il Lazio prot. n. 2376 del 25 novembre 2024, nella parte in cui non la includeva tra i vincitori.

La ricorrente ha dedotto il mancato riconoscimento di due titoli di riserva: quella del 30 per cento in favore dei c.d. triennalisti, per aver svolto tre anni di servizio nelle scuole statali nella medesima classe di concorso, e quella del 15 per cento prevista dall’art. 3, comma 3, del bando per chi ha svolto senza demerito il servizio civile universale. In corso di causa l’Amministrazione ha rettificato la graduatoria, inserendo la ricorrente con riserva tra i vincitori e nominandola in ruolo, in esecuzione di una precedente ordinanza cautelare collegiale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, dopo aver respinto la richiesta di estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, non titolare della misura, e dopo aver verificato che la riserva del 30 per cento era già stata correttamente attribuita alla ricorrente, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione nella relazione istruttoria.

Il nucleo della decisione riguarda la seconda censura. Il servizio civile universale è stato istituito dal d.lgs. n. 40/2017, in attuazione della delega di cui all’art. 8 della legge n. 106/2016, e ha modificato il sistema del servizio civile nazionale, già disciplinato dalla legge n. 64/2001 e dal d.lgs. n. 77/2002. Il Collegio sottolinea che la relazione illustrativa del decreto chiarisce come l’intervento legislativo si muova nell’ambito del sistema delineato dalla legge n. 64 del 2001, attuando una revisione e non una sostituzione dell’istituto.

Da tale continuità normativa deriva che il nuovo servizio mutua dal precedente finalità, disciplina e criteri di accreditamento degli enti. Nella specie, la ricorrente ha svolto il servizio nel periodo transitorio successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2017 ma anteriore ai primi bandi per il servizio civile universale, come attestato dalla nota del Dipartimento per le politiche giovanili e per il servizio civile universale.

Il Collegio aderisce a quanto già ritenuto, in fattispecie sovrapponibile, dal Cons. Stato, Sez. VI, sentenza n. 9877 del 15.12.2025: l’art. 26 del d.lgs. n. 40/2017 ha reso ultrattive soltanto le modalità del servizio civile nazionale, sicché il servizio svolto nel periodo transitorio va qualificato come servizio civile universale. Non si tratta di mera coincidenza temporale, ma di un fatto con precisa rilevanza giuridica.

Ne consegue l’illegittimità degli atti che hanno omesso di riconoscere tale titolo e l’accoglimento del ricorso, con onere per l’Amministrazione di inserire stabilmente la ricorrente nella graduatoria dei vincitori, ove già figura con riserva. Le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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