Sanatoria occupazione ERP sine titulo: il mancato rinvenimento documentale non è imputabile all’occupante (TAR Abruzzo n. 28 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di edilizia residenziale pubblica, la fattispecie di cui all’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 96/1996 richiede, per la sanatoria dell’occupazione sine titulo, l’assenza di assegnazione ottenuta con violenza o in violazione della legge penale. Il mancato rinvenimento, da parte dell’ente gestore, della documentazione istruttoria relativa all’assegnazione non può essere imputato all’occupante. L’eventuale irregolarità dell’assegnazione, ancorché riscontrata in sede procedimentale, non equivale ad un impossessamento violento o arbitrario del bene. Ne consegue che il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria, fondato esclusivamente sulla carenza documentale interna all’amministrazione, è illegittimo per difetto di motivazione, posto che l’esistenza di atti idonei a comprovare la natura non criminosa dell’occupazione è desumibile da dichiarazioni dell’epoca, come l’attestazione del sindaco pro tempore.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’istanza presentata al Comune di Silvi da un cittadino che, dal 2007, occupava un alloggio di proprietà comunale e chiedeva la sanatoria della propria posizione abitativa ai sensi dell’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 96/1996. La Commissione di Esperti nominata dall’Ente esprimeva parere negativo, approvato con determina del responsabile dell’Area 6. Detto parere era trasmesso alla Commissione provinciale per la formazione delle graduatorie E.R.P., insediata presso l’A.T.E.R. di Teramo, che richiedeva ulteriore documentazione a supporto di un’attestazione dell’allora sindaco risalente al 2012, da cui risultava l’occupazione dell’immobile. L’Amministrazione comunale, tuttavia, non rinveniva alcun documento istruttorio a sostegno di quella dichiarazione. Sulla base di tale carenza, la Commissione A.T.E.R. esprimeva parere negativo circa la sussistenza dei requisiti per la sanatoria.
A seguito dell’istanza di accesso agli atti, il Comune comunicava il provvedimento di rigetto dell’istanza e contestuale diffida al rilascio dell’immobile, unitamente ai verbali delle Commissioni. Il ricorrente impugnava gli atti innanzi al TAR, deducendo la violazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 96/1996, sotto plurimi profili. Il Tribunale, in sede cautelare, sospendeva l’efficacia del provvedimento nella parte in cui intimava il rilascio dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente rilevato che il provvedimento di rigetto si fondava sui pareri negativi delle due Commissioni, le quali avevano evidenziato l’impossibilità di valutare nel merito l’istanza a causa del mancato rinvenimento documentale da parte dell’Ente. Il Collegio ha osservato che detta carenza non può essere imputata al ricorrente, atteso che l’obbligo di conservazione e di esibizione della documentazione amministrativa grava sull’amministrazione procedente.
La circostanza che l’Ente non abbia rinvenuto l’istruttoria successiva all’assegnazione, ex art. 15 della legge reg. Abruzzo n. 96/1996, non può quindi essere posta a fondamento di una ricostruzione che qualifichi l’occupazione come avvenuta con un atto arbitrario di impossessamento violento o comunque in violazione di legge. Tale assunto, ha evidenziato il Tribunale, si pone in evidente contrasto con l’attestazione resa nel 2012 dall’allora sindaco del Comune, secondo cui il ricorrente occupava l’appartamento dall’anno 2007, in conformità all’istruttoria che aveva preceduto l’assegnazione. L’eventuale irregolarità dell’assegnazione, come conseguenza della perdita della documentazione, non equivale ad una occupazione conseguita con violenza o in violazione della legge penale.
Il Collegio ha quindi richiamato il disposto dell’art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 96/1996, che consente l’assegnazione in sanatoria al soggetto che detiene l’alloggio senza titolo, a condizione del possesso dei requisiti di cui al comma 4 e in assenza delle cause ostative di cui al comma 6, tra cui l’ottenimento dell’alloggio con violenza o in violazione della legge penale.
Poiché tali circostanze non risultavano sussistenti nel caso di specie, il provvedimento impugnato è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione. Il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse dedotto in giudizio e ha compensato le spese di lite, in ragione della peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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