Giudicato sul bonus docenti: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Marche n. 503 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, accertato dal giudice del lavoro con sentenza passata in giudicato, impone all’Amministrazione l’esecuzione integrale del titolo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica della sentenza, il ricorso per ottemperanza è procedibile e, in difetto di opposizione dell’Amministrazione, va accolto. La costituzione meramente formale della parte pubblica non integra alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Per il caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con attribuzione dei poteri necessari all’adempimento.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici considerati. Il titolo, regolarmente notificato, era passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria.
L’Amministrazione non ha eseguito il giudicato. I ricorrenti hanno allora promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza svolgere difese nel merito. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione era decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Il ricorso è stato quindi ritenuto ammissibile.
In via preliminare il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di due ricorrenti, che nelle more del giudizio avevano ottenuto la corresponsione delle somme dovute in base al titolo azionato.
Nel merito il ricorso è stato accolto. Il giudicato non era stato eseguito e l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazione hanno così consolidato l’obbligo di adempimento.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del giudicato e l’obbligo dell’Amministrazione di darvi esecuzione integrale, salvo quanto eventualmente già corrisposto, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso di tale termine è stato nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.