Sanzione per mancata demolizione in area vincolata massima ed obbligatoria (TAR Puglia n. 245 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio formatosi ex art. 36, terzo comma, d.P.R. n. 380/2001 sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria costituisce silenzio-diniego tipico, impugnabile entro il termine decadenziale di trenta giorni al pari di un provvedimento espresso di rigetto. La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante dell’ordinanza di demolizione, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all’eventuale rigetto dell’istanza. La sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, deve essere irrogata nella misura massima prevista dalla legge quando l’abuso sia stato realizzato in area assoggettata a vincolo paesaggistico, senza alcuna discrezionalità del Comune nella quantificazione. L’onere di provare l’epoca di realizzazione dell’opera abusiva, al fine di dimostrarne la sanabilità, incombe sul privato.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il silenzio rigetto formatosi sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata per opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, nonché la nota di preavviso di rigetto e l’ordinanza n. 5 del 12.02.2020, con la quale il Comune ingiungeva il pagamento di ventimila euro quale sanzione amministrativa per la mancata esecuzione della precedente ordinanza di demolizione n. 79 del 02.09.2019. Con il ricorso veniva altresì impugnato il verbale di sopralluogo, mai notificato, e, ove occorra, la stessa ordinanza di demolizione.
Il Comune si costituiva eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. I giudici trattenevano la causa in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dichiarato tardivo il motivo di ricorso avverso il silenzio diniego, richiamando il consolidato orientamento per cui, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il silenzio formatosi decorsi sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza costituisce una fattispecie tipica di silenzio significativo sfavorevole, da impugnare nel termine di trenta giorni. Nella specie il ricorso risultava notificato ben oltre la scadenza di tale termine.
Nel merito, il primo motivo è stato comunque ritenuto infondato: la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, requisito necessario per il rilascio del permesso in sanatoria, va verificata sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. Il Comune aveva correttamente escluso l’accoglibilità dell’istanza per la sussistenza del vincolo paesaggistico ex art. 157 d.lgs. n. 42/2004, non essendo possibile il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma. Incombeva peraltro sul privato l’onere di dimostrare l’epoca di realizzazione dell’opera.
Quanto alla lamentata illegittimità dell’ordinanza sanzionatoria del 12.02.2020, il Tribunale ha precisato che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non determina la caducazione dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma soltanto la sua temporanea inefficacia sino all’eventuale rigetto dell’istanza. Una volta intervenuto il diniego, l’ordinanza di demolizione riprende piena efficacia e la successiva mancata ottemperanza legittima l’irrogazione della sanzione pecuniaria.
Infine, con riferimento al terzo motivo, il Collegio ha escluso che il Comune goda di discrezionalità nella quantificazione: l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 impone l’irrogazione della sanzione nella misura massima di ventimila euro allorché l’abuso sia stato realizzato in area vincolata, senza che occorra una motivazione specifica sulla misura. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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