Sospensiva esame di maturità: riesame con nuova Commissione e nuovo colloquio (TAR Liguria n. 287 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di maturità non è un atto dovuto, ma il giudizio della Commissione deve essere comunque sorretto da una motivazione coerente con il percorso scolastico del candidato. Quando sussiste un eccessivo divario tra le valutazioni riportate nello scrutinio finale e l’esito negativo della prova orale, e tale divario non risulta giustificato dalla motivazione, l’esigenza cautelare può essere tutelata disponendo il riesame del giudizio conclusivo da parte di una nuova Commissione, in diversa composizione, che deve sottoporre il candidato a un nuovo colloquio, senza rinnovazione delle altre fasi precedenti. Il provvedimento cautelare non si sostituisce al merito, ma individua una misura satisfattiva dell’interesse azionato in via interinale.
Il Fatto
Una studentessa, all’esito dell’esame di maturità, non superava la prova finale, riportando un giudizio negativo da parte della Commissione. La ricorrente impugnava il verbale di attribuzione del voto finale, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento e, in via incidentale, l’adozione di misure cautelari. Il ricorso era notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e al Liceo Classico di Genova, costituitisi in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il requisito del fumus boni iuris sulla base del primo motivo di ricorso. In particolare, il Collegio ha valorizzato il percorso scolastico della ricorrente, caratterizzato da una media dei voti elevata e da votazioni lusinghiere nelle materie di indirizzo e non, come filosofia, storia, lingua e cultura greca, fisica e matematica.
La motivazione della Corte si fonda sul rilievo dell’eccessivo divario tra le positive valutazioni conseguite durante l’intero corso di studi e nell’anno finale e l’esito negativo della prova orale. Un simile scostamento, ad avviso del Tribunale, non appare giustificabile alla luce della motivazione esternata dalla Commissione, che non fornisce elementi idonei a spiegare il differente apprezzamento del profitto della candidata.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva superato i testi di ingresso all’Università e versato la prima rata delle tasse per l’anno accademico 2026/2027, sicché l’esecuzione dei provvedimenti impugnati sarebbe stata suscettibile di pregiudicare le sue prospettive immediate di crescita, anche professionale.
Il Tribunale ha quindi individuato una misura cautelare satisfattiva, disponendo il riesame del giudizio conclusivo finale da parte di una nuova Commissione, in diversa composizione. Tale riesame non comporta la rinnovazione delle altre fasi precedenti dell’esame, ma si sostanzia in un nuovo colloquio, di cui la candidata deve essere informata con almeno cinque giorni di anticipo. La fissazione dell’udienza pubblica di merito è stata contestualmente disposta per il 3 marzo 2027, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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