L’ordine di demolizione è atto dovuto e non richiede avvio del procedimento (TAR Toscana n. 1116 del 07.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un’opera realizzata in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, l’ordine di demolizione costituisce espressione di un potere vincolato e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcuna valutazione dell’amministrazione in ordine alla conservazione del bene. L’ordine di demolizione, al pari degli altri provvedimenti sanzionatori edilizi, è atto dovuto e non necessita di motivazione sull’attuale interesse pubblico alla rimozione dell’abuso, che si presume in re ipsa. La realizzazione di un’opera abusiva, anche se risalente nel tempo, non può ingenerare alcun legittimo affidamento nel privato, né l’inerzia della pubblica amministrazione può fondare un affidamento tutelabile. Ne deriva l’inapplicabilità del principio di proporzionalità, non potendosi contrapporre all’interesse pubblico al ripristino della legalità il privato interesse al mantenimento di un’opera permanentemente abusiva.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare nel Comune di Quarrata, impugna l’ingiunzione di demolizione emessa dal servizio urbanistico comunale. Il provvedimento riguarda due interventi: la chiusura perimetrale in muratura di un locale accessorio preesistente, originariamente adibito a legnaia e ripostiglio, e la realizzazione di un porticato in legno su tre lati, costruito in assenza di titolo abilitativo.
Le opere ricadono in zona classificata come tessuti storici dallo strumento urbanistico e sono state qualificate come eseguite in assenza di permesso di costruire, di deposito del progetto al Genio civile per le opere strutturali e di autorizzazione paesaggistica. La ricorrente deduce due motivi: la violazione del contraddittorio procedimentale, per essere stata la chiusura in muratura contestata solo nell’ordinanza finale, e l’eccesso di potere per illogicità e sproporzione, trattandosi di opere risalenti al 1996 e non essendo stata motivata la persistenza di un interesse pubblico attuale alla demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i motivi, rilevandone l’infondatezza alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato. Il riferimento è alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 24/05/2024, n. 4645, secondo cui, in presenza di un’opera realizzata in assenza o in difformità dal titolo, l’intervento repressivo si configura come espressione di un potere vincolato.
Da tale natura vincolata discende che l’ordinanza di demolizione non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. L’amministrazione non dispone di alcuno spazio valutativo in ordine alla conservazione del bene: l’ordine consegue all’accertamento della natura abusiva delle opere ed è atto dovuto, nell’ambito di un procedimento tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge.
Applicando il principio al caso concreto, il Tribunale ritiene irrilevante la mancata instaurazione del contraddittorio sulla porzione di abuso costituita dalla chiusura della precedente tettoia. La partecipazione della parte privata non avrebbe potuto introdurre alcun elemento idoneo a determinare una conclusione diversa da quella sfavorevole che il Comune era obbligato ad adottare.
Quanto al secondo motivo, il Collegio richiama l’orientamento per cui la realizzazione di un’opera abusiva, anche risalente nel tempo, non configura alcun legittimo affidamento in capo al privato. In materia edilizia non è necessario motivare sull’esistenza di un interesse pubblico alla repressione di un abuso anche molto risalente, dovendosi considerare in re ipsa la sussistenza del pubblico interesse (richiamata TAR Campania Napoli, Sez. IV, 19/06/2023, n. 3709).
Il percorso argomentativo poggia sulla pronuncia dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2017, secondo cui l’ordine di demolizione non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse e l’inerzia protratta dell’amministrazione non può ingenerare affidamento in chi ha costruito senza titolo. Ne consegue l’impossibilità di applicare il principio di proporzionalità invocato dalla ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto in quanto infondato, con compensazione integrale delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.