Retrodatazione della promozione per merito straordinario e limiti della sentenza costituzionale (TAR Sicilia n. 1116 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma non travolge i provvedimenti amministrativi di inquadramento del personale non privatizzato divenuti inoppugnabili per mancata tempestiva impugnazione. La posizione del dipendente rispetto alla decorrenza giuridica della promozione è di interesse legittimo, non di diritto soggettivo. La pretesa alla retrodatazione giuridica va azionata mediante tempestiva impugnazione degli atti di nomina nel termine decadenziale, anche quando si fondi sugli effetti retroattivi di una pronuncia della Consulta. L’inoppugnabilità dell’atto integra un rapporto giuridico esaurito che resiste alla caducazione della norma. La sentenza costituzionale opera ex tunc entro tale limite.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, ha conseguito la qualifica di Vice Sovrintendente per merito straordinario con decreto del 16.02.2017, con decorrenza giuridica ed economica dal 30.01.2015, data dei fatti posti a fondamento della proposta premiale, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 335/1982.

Successivamente il Ministero ha bandito un concorso interno per Vice Sovrintendenti, riconoscendo ai vincitori, per i posti vacanti dal 2013, la decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2014 in applicazione dell’art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982. Il ricorrente ha invocato la sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2020, che ha dichiarato illegittimo l’art. 75 nella parte in cui non prevede il riallineamento della decorrenza giuridica, e ha chiesto all’Amministrazione la retrodatazione al 1° gennaio 2014. L’istanza non è stata esitata, da qui il ricorso per l’accertamento del diritto alla retrodatazione e il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per l’inoppugnabilità degli atti di inquadramento, non tempestivamente contestati. Il Tribunale ha accolto l’eccezione, richiamando la giurisprudenza amministrativa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.

Il Collegio ha osservato che, per i dipendenti pubblici non privatizzati, la posizione relativa alla decorrenza giuridica non è qualificabile come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo. Un’azione di mero accertamento del diritto a una diversa decorrenza è elusiva del termine decadenziale di impugnazione.

Gli atti di nomina hanno natura provvedimentale e autoritativa, anche per la determinazione della decorrenza giuridica, e vanno impugnati nel termine decadenziale. Il Tribunale ha richiamato in tal senso la posizione espressa dal Cons. Stato, Sez. II, n. 8815/2023.

Il Collegio ha escluso che si possa superare l’ostacolo valorizzando gli effetti retroattivi della sentenza n. 224/2020. La portata ex tunc delle pronunce di incostituzionalità incontra il limite dei rapporti giuridici esauriti, tra cui rientra l’inoppugnabilità degli atti amministrativi per mancata contestazione. Nello stesso senso il parere del Consiglio di Stato n. 1984 del 28 dicembre 2021, secondo cui le posizioni in ruolo non tempestivamente contestate si consolidano e resistono alle pronunce di illegittimità costituzionale.

La giurisprudenza di primo grado richiamata (TAR Friuli Venezia Giulia n. 1/2024; TAR Sicilia, Palermo, nn. 294-296 del 2023) ha confermato la natura autoritativa degli atti di inquadramento, con conseguente inoppugnabilità in caso di reazione processuale intempestiva e irrilevanza della sopravvenuta pronuncia caducatoria. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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