Silenzio sull’istanza di acquisizione sanante e occupazione senza titolo: obbligo di provvedere (TAR Puglia n. 1050 del 12.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di aree private da parte della pubblica amministrazione senza titolo ablatorio, il silenzio serbato sull’istanza di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 integra silenzio-inadempimento illegittimo, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere espressamente. L’ingiustificato mancato deposito della relazione istruttoria disposta dal giudice consente di desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 64, quarto comma, c.p.a., ritenendo provate le asserzioni fattuali del ricorrente. L’occupazione senza titolo e la trasformazione irreversibile del fondo configurano illecito permanente, che cessa solo per restituzione, accordo transattivo, usucapione nei ristretti limiti ammessi o emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis. Il giudice amministrativo accerta l’illegittimità dell’occupazione e condanna alla restituzione previa riduzione in pristino, salva l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante.

Il Fatto

Due proprietarie di terreni siti nel territorio comunale, individuati in catasto, hanno presentato il 23 novembre 2022 un’istanza/diffida al Comune, chiedendo la rimozione della situazione di illegittimità: la restituzione dei fondi previa riduzione in pristino, oppure l’emissione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con il relativo indennizzo. Le aree risultano occupate da urbanizzazioni, strade, parcheggi e verde pubblico senza titolo.

Il Comune non ha risposto in modo provvedimentale. Le ricorrenti hanno quindi agito ex artt. 117 e 31 c.p.a. per l’accertamento del silenzio, la condanna a provvedere e il risarcimento del danno da mancato godimento. Il rito speciale è stato convertito in ordinario. Con ordinanza collegiale n. 188/2024 il Tribunale ha ordinato al Comune una dettagliata relazione di chiarimenti, anche sull’esistenza di un decreto di esproprio o di acquisizione sanante. Il Comune, non costituito, non ha depositato nulla.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Richiamando l’art. 133, primo comma, lettera g), c.p.a., ribadisce che spetta alla giurisdizione esclusiva amministrativa le controversie su occupazione e trasformazione di immobili conseguenti a dichiarazione di pubblica utilità, anche implicita, purché vi sia un collegamento, anche mediato, con l’esercizio della pubblica funzione. La giurisdizione si radica inoltre per la presenza dell’istanza di acquisizione sanante rivolta al Comune.

Sul piano istruttorio, il Tribunale valorizza il contegno dell’amministrazione. Il Comune non ha adempiuto all’ordine di esibizione senza alcuna giustificazione. Da ciò, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e dell’art. 64, quarto comma, c.p.a., il Collegio desume argomenti di prova e ritiene pienamente provate le asserzioni fattuali delle ricorrenti.

Nel merito, l’assenza di un formale provvedimento ablatorio e la trasformazione irreversibile delle aree configurano, secondo il richiamo alla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2016, un illecito permanente ex art. 2043 cod. civ.. L’illecito cessa solo per restituzione, accordo transattivo, usucapione nei ristretti limiti individuati o emanazione di un provvedimento ex art. 42 bis. Nessuna di tali ipotesi ricorre.

Il Tribunale dichiara quindi l’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza del 23 novembre 2022 e accerta l’illegittimità dell’occupazione, condannando il Comune alla restituzione delle aree previa riduzione in pristino, salva l’eventuale adozione del provvedimento di acquisizione sanante.

Accoglie anche la domanda risarcitoria ex art. 34, quarto comma, c.p.a., fissando i criteri in misura pari al 5% annuo del valore venale delle aree per tutto il periodo di occupazione illegittima e sino alla restituzione, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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