L’inottemperanza all’obbligo di accreditare la carta docente può essere rimossa con il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 663 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente la somma di euro 2.000,00, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, è suscettibile di esecuzione dinanzi al giudice amministrativo in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e fissa un nuovo termine per l’adempimento, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma di euro 2.000,00, oltre accessori. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione in data 26 marzo 2025.
Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, l’Amministrazione non aveva dato corso ad alcun adempimento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notifica della sentenza del giudice del lavoro, l’intervenuto giudicato e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo. La domanda di ottemperanza è stata pertanto accolta.
Il Collegio ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnando allo stesso il termine di novanta giorni dall’intervento richiesto dalla parte ricorrente.
Il commissario è stato espressamente autorizzato a ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, conv. in l. n. 30 del 1997, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione. Non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
La pronuncia, resa con la forma della sentenza breve ex art. 74 cod. proc. amm., ha infine posto le spese di lite a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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